Sez. 2, Sentenza n. 21832 del 17/10/2007 (Rv. 600193 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Impugnazione nei confronti delle altre parti - Preclusione - Termine - Momento della notifica dell'impugnazione - Esclusione - Momento della cognizione della causa da parte del giudice - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI
In tema di impugnazioni, con riferimento all'integrazione del contraddittorio nei casi di cui all'articolo 332 cod. proc. civ. ("notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili"), non è al momento della notifica dell'impugnazione che deve aversi riguardo per stabilire se è spirato il termine per impugnare nei confronti delle altre parti - perchè a tale momento non potrebbe ovviamente essere spirato - bensì al momento in cui la causa è portata innanzi al giudice; se a tale punto il termine non è spirato, il giudice ordina la notificazione dell'impugnazione alla parte pretermessa, ma la mancata ottemperanza a detto ordine non produce l'inammissibilità del gravame - come nell'ipotesi di cui all'articolo 331 cod. proc. civ. - ma soltanto la sospensione del giudizio sino al completo decorso del termine in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)