diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1750 del 13/02/1992 (Rv. 475698 - 01)

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Deliberazione (della) - Composizione del collegio | Principio dell'immutabilità del giudice ex art. 276 cod. proc. civ. - Applicabilità - Momento determinante - Riapertura dell'istruzione - Rinnovazione o acquisizione delle prove davanti al Collegio - Diversa composizione del Collegio che assiste alla discussione - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475698-01

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Deliberazione (della) - Composizione del collegio

Il principio dell'immutabilità del giudice stabilito dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo diretto ad assicurare che il giudice che pronuncia la sentenza sia lo stesso che ha assistito alla discussione, è applicabile solo dal momento in cui si inizia la discussione e non si riferisce, quindi, alle eventuali precedenti fasi interlocutorie nelle quali il Collegio, avvalendosi dei suoi poteri, anche oltre i limiti di cui all'art. 281 cod. proc. civ., abbia ordinato la rinnovazione o anche l'acquisizione di prove davanti a sè, riaprendo, sia pur entro circoscritti limiti, l'istruzione. Pertanto, non dà luogo a nullità la diversità tra la composizione del Collegio che, dopo avere assistito alla discussione, ha deciso la causa e quella del Collegio che ha provveduto alla rinnovazione o all'acquisizione delle prove.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)