Sez. 2, Sentenza n. 2736 del 05/02/2013 (Rv. 625072 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Investimento di natura finanziaria - Nozione - Disciplina in materia di sollecitazione all'investimento - Conferimento di denaro con aspettativa di remunerazione ed assunzione di un rischio - Inclusione - Fattispecie.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
La nozione di investimento di natura finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale. Ne consegue che è configurabile come prodotto finanziario, con correlata applicazione della disciplina in materia di sollecitazione all'investimento, il contratto in cui una società proponga al pubblico il "blocco" di una somma per un anno in prospettiva di un guadagno, mediante un meccanismo negoziale consistente nella consegna in affidamento all'investitore di un diamante del valore ipotetico di mille euro, chiuso in un involucro sigillato, contro il versamento in denaro di un identico importo, con l'impegno della società di "riprendersi" il prezioso dopo dodici mesi e di restituire il capitale maggiorato di ottanta euro, senza alcun'altra prestazione a carico dell'investitore, prevalendo in detta operazione gli elementi del credito fruttifero e della garanzia rispetto a quello della custodia, e sussistendo, altresì, il "rischio emittente" legato all'incertezza sulla capacità della società di restituire il "tantundem" con l'incremento promesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)