Sez. 3, Sentenza n. 19918 del 14/04/2010 Ud. (dep. 26/05/2010) Rv. 247494 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE | Apprezzamento della causa di forza maggiore - Giudice di merito - Sindacabilità - Condizioni - Fattispecie - Deposito lista testimoniale.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE
Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, impeditiva dell'esercizio di una facoltà processuale, costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità purché esente da vizi logici e giuridici. (Nel caso di specie il giudice di merito aveva ritenuto la forza maggiore nella tardiva ricezione degli atti da parte del pubblico ministero, che era stato cosi impedito al deposito della lista testimoniale ex art. 468 cod. proc. pen., e aveva pertanto concesso la restituzione nel termine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)