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Sez. 1, Sentenza n. 1225 del 04/02/2000 (Rv. 533451 - 01)

CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Requisiti - Differenza rispetto al contratto di mutuo.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533451-01

CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Mentre con il contratto di apertura di credito bancario, ai sensi degli artt. 1842 e 1852 cod.civ., la banca si obbliga a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, il quale ha diritto di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti (come previsto dall'art. 1843 cod.civ. cit.) ovvero in qualsiasi momento e quindi anche immediatamente dopo l'apertura del credito; invece il mutuo è un contratto reale con il quale una parte consegna all'altra, che si obbliga a restituirla, una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili. L'interpretazione dell'atto negoziale per l'inquadramento nell'una o nell'altra figura contrattuale è rimessa alla valutazione del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)