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Sez. U, Ordinanza n. 8017 del 03/06/2002 (Rv. 554830 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. - Ordinanza del D.G. di un'azienda ospedaliera di un Policlinico universitario sospendente la convenzione nei confronti di un docente - Contestuale sostituzione del primo con altro docente - Domanda di risarcimento del danno da parte del sostituito - Giurisdizione del giudice Amministrativo - Esclusione - Connessione con altra causa pendente davanti al G.A. - Irrilevanza - Giurisdizione del G.O. - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554830-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia con la quale, a seguito dell'ordinanza del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di un Policlinico universitario che abbia sospeso la convenzione con l'Università degli Studi, nella parte riguardante le attività svolte dal Direttore della cattedra e della divisione di cardiologia, con contestuale sostituzione da parte di altro docente, il precedente responsabile del servizio abbia chiesto - oltre che l'annullamento del provvedimento davanti al giudice amministrativo - anche il risarcimento dei danni (all'immagine professionale e scientifica e alla vita, anche familiare), al giudice ordinario, spetta a quest'ultimo, non a quello amministrativo, atteso che - avendo agito non già contro il proprio datore di lavoro (l'Università degli Studi), ma contro un terzo estraneo al rapporto lavorativo (l'Azienda Ospedaliera) - si è anche al di fuori della materia dei diritti patrimoniali connessi o conseguenziali al rapporto di lavoro (art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993), e si versa nell'ambito del risarcimento danni per lesione di interessi legittimi; né la giurisdizione ordinaria potrebbe trovare ragione di deroga nella connessione con l'altra causa, di pertinenza del giudice amministrativo, trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine di un'eventuale sospensione, ai sensi dell'art 295 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/03/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)