Sez. 2 - , Sentenza n. 23077 del 25/07/2022 (Rv. 665381 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Contratto di patrocinio - Recesso senza giusta causa da parte del professionista - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
L'art. 85 c.p.c. e l'art. 7 della l. n. 794 del 1942 sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell'art. 2237 c.c., per effetto della quale è permesso all'avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa – salvo in tal caso il risarcimento del danno del quale il cliente provi l'esistenza – riconoscendo al difensore gli onorari relativi all'attività svolta fino al momento del recesso.
Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)