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Sez. 2, Sentenza n. 70 del 14/01/1970 (Rv. 344744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLO D'UFFICIO - MANCATA RICHIESTA DEL CANCELLIERE - NULLITA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1970-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLO D'UFFICIO - MANCATA RICHIESTA DEL CANCELLIERE - NULLITA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

L'inosservanza da parte del cancelliere del giudice d'appello del dovere di richiesta a quello del giudice di primo grado della trasmissione del fascicolo di ufficio non da luogo ad alcuna nullita del procedimento. Se il giudice di appello ravvisi la necessita di esaminare tale fascicolo egli puo disporre, tanto nella fase istruttoria, quanto dopo la discussione della causa davanti al collegio, che lo stesso venga acquisito agli Atti senza che da cio derivi la necessita di emettere alcuna ordinanza istruttoria. (Conf 86-67, massima n 325747).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)