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REGOLAMENTO (CE) N. 1255/1999 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, viso il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

visto il parere del Comitato delle regioni4,

visto il parere della Corte dei conti5,

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbe accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica dovrebbe comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse secondo i prodotti;

considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato; che, nel settore del latte, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è necessario che gli organismi d'intervento, sulla base di un sistema di prezzo unico, possano prendere misure d'intervento sul mercato comprendenti l'acquisto di burro e latte scremato in polvere e la concessione di aiuti all'ammasso privato per i medesimi prodotti; che tuttavia tali misure dovrebbereo essere uniformate per non ostacolare la libera circolazione dei prodotti in causa all'interno della Communità;

considerando che il regolamente (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari6, ha istituito un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali; che questo regime resterà in vigore per otto ulteriori periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1o aprile 2000;

considerando che, per incentivare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per migliorare la competività di tali prodotti sui mercati internazionali, è opportuno diminuire il livello del sostegno del mercato, in particolare mediante una riduzione graduale dei prezzi indicativi e dei prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere con decorrenza 1o luglio 2005;

considerando che l'attuazione di un regime d'intervento per il burro dovrebbe salvaguardare la competitività del burro sul mercato e permettere un ammasso quanto più possibile razionale; che i requisiti qualitativi a cui deve rispondere il burro costituiscono un fattore determinante per il raggiungimento di tali obiettivi; che gli acquisiti all'intervento andrebbero operati nella misura necessaria a salvaguardare la stabilità del mercato, facendo riferimento al prezzo di mercato del burro negli Stati membri, e dovrebbero essere effettuati mediante gara;

considerando che è opportuno limitare la concessione di aitui all'ammasso privato al burro prodotto con crema e latte di origine comunitaria e conservare un riferimento alle classi nazionali di qualità come requisito di ammissibilità;

considerando che è necessario prevedere, oltre agli interventi per il burro e la crema fresca, altre misure d'intervento comunitarie intese a sostenere la valorizzazione delle sostanze proteiche del latte e i prezzi di quei prodotti che influiscono con particolare rilievo sulla formazione dei prezzi alla produzione del latte; che dette misure dovrebbero consistere in acquisti all'intervento di latte scremato in polvere e nella concessione di aiuti all'ammasso privato del medesimo prodotto; che tuttavia i normali acquisti all'intervento di latte scremato in polvere possono essere sospesi al raggiungimento di un dato quantitativo ed essere sostituiti da acquisti mediante gara;

considerando che, per evitare distorsioni tra gli operatori che vendono all'intervento, e ai fini di una sana gestione dei fondi comunitari, appare opportuno fissare un requisito minimo relativo al tenore in proteine del latte scremato in polvere acquistato all'intervento; che è opportuno fissare tale tenore tenendo conto delle regole commerciali correnti e in modo da evitare che esso diventi un criterio di esclusione dei prodotti dall'intervento;

considerando che per contribuire all'equilibrio del mercato del latte e stabilizzare i prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari è opportuno prevedere misure complementari volte ad aumentare le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari; che tali misure dovrebbero comprendere sia la concessione di aiuti all'ammasso privato di taluni tipi di formaggi, sia la concessione di aiuti alla commercializzazione di alcuni prodotti lattiero-caseari destinati a specifici usi e destinazioni;

considerando che allo scopo di incentivare il consumo di latte tra i giovani occorre prevedere la possibilità di una partecipazione della Comunità alle spese inerenti alla concessione di aiuti per la fornitura di latte agli allievi nelle scuole;

considerando che, in seguito alla riduzione del sostegno del mercato nel settore del latte, occorre introdurre misure di sostegno del reddito dei produttori di latte; che tali misure dovrebbero consistere in un premio per il settore lattiero, la cui entità sia fatta evolvere parallelamente alla graduale riduzione del sostegno del mercato; che il livello del sostegno al reddito dei singoli produttori andrebbe calcolato in base ai quantitativi di riferimento individuali dei produttori interessati; che per garantire una corretta applicazione del regime, per tener conto degli impegni multilaterali della Comunità e per ragioni inerenti al controllo del bilancio è opportuno disporre che il sostegno globale ai redditi venga mantenuto al livello corrispondente ai quantitativi di riferimento totali degli Stati membri alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le condizioni di produzioni del latte e i redditi dei produttori variano notevolmente nelle diverse regioni di produzione della Comunità; che un regime a livello comunitario, con la concessione a tutti i produttori di pagamenti uniformi per il settore lattiero, sarebbe troppo rigido per rispondere in maniera adeguata alle differenze strutturali e naturali e alle diverse esigenze che ne derivano; che pertanto è opportuno prevedere una struttura flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, che dovranno essere fissati e versati dagli Stati membri entro importi globali determinati e secondo alcuni criteri comuni; che gli importi globali in parola dovrebbero essere attribuiti agli Stati membri sulla base dei rispettivi quantitativi globali di riferimento di latte; che i criteri comuni sono tra l'altro destinati ad impedire che i pagamenti supplementari determinino dsicriminazioni e a fare in modo che i pertinenti impegni multilaterali della Comunità siano integralmente rispettati; che è essenziale, in particolare, che gli Stati membri siano tenuti ad usare i loro poteri discrezionali esclusivamente in base a criteri oggettivi, per salvaguardare pienamente il principio del trattamento paritario e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza; che occorre stabilire quali forme possono assumere i pagamenti supplementari; che tali forme dovrebbero consistere in integrazioni del premio e pagamenti per superficie;

considerando che le integrazioni del premio dovrebbero essere concesse a complemento degli importi di premio del settore lattiero concessi per tonnellata di quantitativi disponibili di riferimento del premio; che occorre altresì limitare l'ammontare globale del sostegno che può essere annualmente concesso per importo di premio;

considerando che i pagamenti supplementari per superficie dovrebbero essere concessi soltanto per i pascoli permanenti che non beneficiano di altre misure comunitarie di sostegno del mercato; che i pagamenti per superficie dovrebbero essere corrisposti limitatamente alle superfici regionali di base di pascoli permanenti che gli Stati membri determineranno conformemente a dati storici di riferimento; che l'importo massimo per ettaro erogabile a titolo di pagamento per superficie, compresi i pagamenti supplementari per superficie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dovrebbe essere paragonabile al sostegno medio per ettaro concesso in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

considerando che per conseguire l'effetto economico desiderato i pagamenti diretti devono esser concessi entro determinati limiti di tempo;

considerando che, qualora la somministrazione di somatotropina bovina alle vacche da latte fosse vietata dalla legislazione comunitaria, la Commissione dovrebbe definire sanzioni analoghe a quelle previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine nel caso di utilizzazione di talune sostanze proibite nell'ambito della produzione di carni bovine;

considerando che la realizzazione di un mercato unico comunitario nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che un regime degli scambi che comprenda, oltre a misure d'intervento, anche dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione dovrebbe in linea di massima stabilizzare il mercato comunitario; che il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che per controllare il volume degli scambi di latte e prodotti lattiero-caseari con i paesi terzi occorre istituire, per alcuni prodotti, un regime di titoli d'importazione e di esportazione che preveda la costituzione di una cauzione volta a garantire l'effettiva realizzazione delle operazioni per le quali i titoli vengono rilasciati;

considerando che al fine di evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti all'importazione di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, in presenza di determinati presupposti;

considerando che, ove ricorrano determinate condizioni, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio; che inoltre la Commissione dovrebbe disporre di analoga competenza con riguardo a taluni contingenti tariffari aperti da paesi terzi;

considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione basata sulle differenze tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti fissati dall'accordo OMC sull'agricoltura7, è finalizzata a salvaguardare la partecipazione della Communità al commercio internazionale del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che tale restituzione dovrebbe essere soggetta a limiti di quantità e di valore;

considerando che il rispetto dei limiti di valore dovrebbe essere accertato al momento della fissazione delle restituzioni mediante un controllo dei pagamenti secondo la disciplina del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni, pur ammettendo la possibilità che, in caso di restituzioni differenziate, venga modificata la specifica destinazione all'interno di una zona geografica nella quale si applica un'unica aliquota della restituzione; che, nell'ipotesi di un cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione applicabile per l'effettiva destinazione, senza tuttavia superare l'importo previsto per la destinazione cui si riferiva la fissazione anticipata;

considerando che per garantire il rispetto dei limiti quantitativi è necessario introdurre un sistema di controllo affidabile ed efficace; che, a tale scopo, occorre vincolare la concessione di restituzioni ad un titolo di esportazione; che le restituzioni dovrebbero essere concesse, entro i limiti disponibili, in funzione della specifica situazione di ciascun prodotto interessato; che deroghe a tale norma possono essere previste esclusivamente per prodotti trasformati non compresi nell'allegato II del trattato, ai quali non si applicano limiti quantitativi, e per operazioni di aiuto alimentare, esenti da qualsiasi limite; che il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne di commercializzazione secondo quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura dovrebbe essere svolto sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per ciascuna campagna;

considerando che, a complemento del sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;

considerando che occorre prevedere la possibilità di prendere misure quando il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi;

considerando che il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi potrebbe non operare adeguatamente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che potrebbero derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; che tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivati dai pertinenti accordi OMC;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione, risultanti dall'applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali, potrebbero provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che occorre prevedere la possibilità di applicare misure eccezionali di sostegno del mercato, intese a rimediare a tali situazioni;

considerando che la realizzazione di un mercato unico potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune possano essere applicate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che lo sviluppo del mercato comune del latte e dei prodotti lattiero-caseari esige che gli Stati membri e la Commissione si trasmettano le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno definire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità conformemente al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(8);

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati prevista dal regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari9, è stata più volte modificata; che, per il loro numero e complessità, i testi in questione, pubblicati in varie Gazzette ufficiali, sono difficili da utilizzare e mancano pertanto della chiarezza che deve costituire una caratteristica essenziale di tutta la legislazione; che, di conseguenza, essi dovrebbero essere consolidati in un nuovo regolamento e il suddetto regolamento (CEE) n. 804/68 dovrebbe essere abrogato; che le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 986/6810, 987/6811, 508/7112, 1422/7813, 1723/8114, 2990/8215, 1842/8316, 865/8417 e 777/8718 sono state inserite nel presente regolamento e che gli atti in parola dovrebbero pertanto essere abrogati;

considerando che il passaggio dalla disciplina del regolamento (CEE) n. 804/68 a quella introdotta dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento; che, per affrontare questa eventualità, la Commissione dovrebbe poter adottare le necessarie misure transitorie; che la Commissione dovrebbe essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999. Per il Consiglio Il Presidente K.-H. FUNKE (2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (8) Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale. (19) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.