Sez. 5, Sentenza n. 9840 del 25/06/1986 Ud. (dep. 25/09/1986) Rv. 173811 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - APPLICAZIONE CON SENTENZA - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - APPLICAZIONE CON SENTENZA - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Quando in applicazione del secondo comma dell'art. 152 cod. proc. pen. il giudice dichiari estinto un reato, e da ciò non derivi alcun pregiudizio civile, disciplinare, amministrativo o morale all'imputato, non sussiste l'Obbligo di motivazione in ordine alla mancata assoluzione nel merito. Viceversa, se dalla dichiarazione di Estinzione derivi uno dei suddetti pregiudizi, sussiste l'Obbligo della motivazione sulla esclusione della piena innocenza, e quindi l'interesse dello imputato a proporre impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)