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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 220 del 1983

Decisione
decisa il 1983-07-01, depositata il 1983-07-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:220
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14649

  • Circolazione stradale
  • Incauto affidamento di veicolo
  • Identità di pene edittali per situazioni ritenute diverse
  • Questione analoga già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 80, comma dodicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, nella parte in cui prevede pene edittali identiche sia per l'incauto affidamento di veicolo a persona sprovvista di patente che per quello operato a favore di soggetto munito di patente non idonea, in quanto la Corte ha già dichiarato infondata e successivamente manifestamente infondata analoga questione (incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente sia che abbia già superato, sia che non abbia superato gli esami di idoneità di guida). - S. nn. 161/76 e 91/79.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma dodicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n.62, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1981 dal Pretore di Alatri nel procedimento penale a carico di Moauro Maurizio ed altro iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 1982. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Alatri con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma dodicesimo, codice della strada, come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
punto 2
Considerato che il pretore lamenta che l'incauto affidamento di veicolo è punito con pene edittali identiche, tanto nel caso in cui l'incauto affidamento sia stato operato a favore di soggetto sprovvisto di patente, quanto nel caso in cui l'incauto affidamento sia stato operato a favore di soggetto munito di patente non idonea; che la Corte costituzionale con sent. n. 161/1976 ha dichiarato infondata e con sentenza n. 91/1979 manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 79 del T.U. sulla circolazione stradale (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), nella parte in cui sottopone allo stesso regime sanzionatorio l'incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente, sia che questa abbia già superato, sia che non abbia superato gli esami di idoneità alla guida; che la sollevata questione è del tutto analoga a quella già decisa e non sussistono motivi per discostarsi dagli affermati principi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma dodicesimo, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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