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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20834 del 06/09/2017 (Rv. 645419 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Equa riparazione - Soggetti aventi la medesima posizione nel processo presupposto - Proposizione contemporanea di distinti ricorsi - Identico patrocinio legale - Abuso del processo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità dei ricorsi - Esclusione - Valutazione ai fini delle spese processuali - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645419-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

La condotta di più soggetti che, dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, così dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente, pur con identico patrocinio legale, distinti ricorsi per equa riparazione "ex lege" n. 89 del 2001, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse per oggetto e titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato, ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)