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Sez. L, Sentenza n. 1593 del 13/02/1987 (Rv. 451007 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - REGIME DI PARITÀ TRA CONIUGI - DISCIPLINA EX ARTT. 13 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 E 11 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ - COSTITUZIONALE EX SENT. N. 6 DEL 1980 - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451007-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - REGIME DI PARITÀ TRA CONIUGI - DISCIPLINA EX ARTT. 13 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 E 11 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ - COSTITUZIONALE EX SENT. N. 6 DEL 1980 - CONSEGUENZE.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale - pronunciata con sentenza n. 6 del 30 gennaio 1980 - dell'art. 13 R.d. legge n. 636 del 1939 e conseguentemente dell'art. 11 della legge n. 903 del 1977 nella parte in cui quest'ultima nell'introdurre il regime di parità tra coniugi in materia di pensione di reversibilità, limitava il beneficio in favore del marito superstite solo all'ipotesi in cui la moglie, assicurata o pensionata, fosse deceduta posteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, ha come conseguenza la retrodatazione del diritto del coniuge superstite al primo giorno del mese successivo al decesso della medesima pensionata o assicurata verificatosi anche anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 903. (Conf 3049/85, mass n 440752).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 21 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)