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Sez. 4, Sentenza n. 1846 del 07/01/2016 Ud. (dep. 18/01/2016) Rv. 265581 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa medica - Medico neurologo - Paziente affetto da altra patologia di cui neghi l'esistenza - Obblighi del sanitario - Individuazione - Responsabilità per conseguenze lesive derivanti dalla patologia - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265581-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa medica - in considerazione della posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente con l'instaurazione della relazione terapeutica - il sanitario che, avendo in cura il paziente per stati di ansia o sindrome depressiva, in presenza di apprezzabili indici significativi di un atteggiamento di negazione di patologie di diversa natura, ometta di approfondire le condizioni cliniche generali dell'assistito e di assumere le necessarie iniziative per indurlo alla cura di tale patologia, è responsabile per le prevedibili conseguenze lesive derivate dalla patologia medesima. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso la responsabilità di un neurologo in relazione al decesso di una sua paziente affetta da patologia oncologica non ritenendo adeguatamente provati né il presupposto di fatto dell'omesso approfondimento delle condizioni generali della paziente, che era stata comunque avviata ad una visita specialistica, né il nesso causale, essendo incerto il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)