diritto.io

Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

Testo in vigore al

Art. 27 Utilizzazione delle entrate relative alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

1. L'aliquota dovuta ai sensi dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, quando e' corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 1 del presente Testo Unico, e', per una terza parte, devoluta alla regione nella quale si effettuano le coltivazioni per essere destinata allo sviluppo delle sue attivita' economiche e al suo incremento industriale. A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Regione competente per territorio che ne cura l'utilizzazione mediante interventi nel campo economico, secondo le direttive del programma quinquennale di cui all'art. 2.(1)

Art. 28 Operazioni finanziarie della Cassa per il Mezzogiorno

1. La Cassa per il Mezzogiorno per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facolta':(1)

  1. a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte - previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - le somme ad essa dovute dallo Stato a norma dell'art. 24 per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonche' presso Istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

  2. b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 158.

Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa per il Mezzogiorno al debitore, all'istituto Mobiliare italiano o ad altro ente delegato alle stesse funzioni, ed al Ministero del Tesoro.(2) La Cassa per il Mezzogiorno e' inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento di cui alla lettera b):(3)

  1. 1) ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e approvate con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio;

  2. 2) a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalita' di cui al precedente n. 1.

Con decreto del Ministro per il Tesoro puo' essere accordata, determinandone le condizioni e le modalita', la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre.(4)

Le obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno sono assimilate, ad ogni effetto, alle obbligazioni fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.(5) Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonche' gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilita' in obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.(6)

3. (2) Idem, c. 2°

4. (3) Idem, c. 3°

6. (5) Art. 16, c. 5°, L. n. 646/1950; art. 11, D.L. n. 376/1975 conv.
L. n. 492/1975

Art. 29 Assunzione ed utilizzazione di prestiti esteri

1. In deroga al terzo comma dell'articolo precedente i prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno possono essere assunti - ferma l'osservanza delle modalita' previste al n. 1 dello stesso comma - anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui al primo comma dell'art. 158. Il controvalore in lire di tali prestiti potra' essere utilizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento diretto e indiretto delle iniziative indicate al comma terzo dell'art. 31 e dei progetti speciali di cui all'art. 47. (1)

2. Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno ecceda la durata dell'attivita' della Cassa stessa, prima del termine di detta attivita' sara' provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sara' attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi subentrando nelle obbligazioni assunte dalla Cassa.
Tale determinazione sara' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (2)

3. La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno da concedersi ai sensi del presente articolo con le modalita' di cui al quarto comma dell'articolo 28 e' valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa.(3)

4. L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno, i relativi servizi saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalita' che saranno da essa fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del CIPE sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.(4)

5. Limitatamente a quelle operazioni che, a giudizio del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, non comportino assunzioni di rischio da parte della Cassa per il Mezzogiorno, la Cassa stessa puo' provvedere direttamente all'istruttoria ed al servizio di mutui posti in essere con fondi derivanti da prestiti di cui al presente articolo.(5)

6. (1) Art. 2, c. 1°, L. n. 166/1952; art. 1. c. 2°, L. n. 949/1952;
art. 8, L. n. 183/1976

7. (2) Art. 2, c. 2°, L. n. 166/1952

8. (3) Idem, c. 3°

9. (4) Art. 2, c. 5°, L. n. 166/1952; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971

10. (5) Art. 7, c. 1°, L. n. 608/1964

Art. 30 Garanzia di cambio e oneri dipendenti da prestiti esteri

1. La garanzia di cambio, gli oneri derivanti alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri e gli oneri eventuali derivanti alla Cassa medesima dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi di prestiti esteri, dei tassi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il CIPE, fanno carico al tesoro dello Stato, il quale ne rivarra' la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.(1)

Art. 31 Norme concernenti i prestiti esteri

1. I prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Banca europea per gli investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione di cui al precedente articolo 28, comma terzo, n. 1, e sono garantiti dallo Stato alle condizioni e con le modalita' da stabilirsi con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la BEI.(1)

2. Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dello articolo 29 nonche' dell'articolo 30, la garanzia dello Stato sui prestiti concessi dalla BEI si estende a tutte le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno.(2)

3. Il ricavo dei prestiti che la Cassa ha contratto con la BEI puo' essere utilizzato per il finanziamento diretto e indiretto di iniziative da realizzare nei territori meridionali nei settori industriali, delle infrastrutture e dei servizi, nonche' per il finanziamento dei progetti speciali.(3)

4. La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, puo' contrarre prestiti con la BEI, il cui onere, per capitale ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sara' portato a scomputo dell'assegnazione disposta in favore della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico.

6. (2) Idem, c. 2°

7. (3) Idem, c. 3°

8. (4) Idem, c. 4°

Art. 32 Conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato

1. Le disponibilita' della Cassa per il Mezzogiorno sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.(1)

2. Nel limite d'importo stabilito dal Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima.(2)

4. (2) Idem, c. 2°

Art. 33 Attribuzioni della Cassa per gli interventi del Fondo Europeo di sviluppo regionale

1. Ai fini dell'attuazione del regolamento CEE n. 724/75, concernente la istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale, la Cassa per il Mezzogiorno, fino all'approvazione della disciplina organica per l'attuazione dell'indicato regolamento, provvede all'istruttoria delle domande di contributo del Fondo e alla acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica necessari alla Commissione delle Comunita' europee per il giudizio sull'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.(1)

2. (1) Art. 2, c. 2°, L. n. 748/1975

Art. 34 Finanziamento dei progetti ammessi al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale

1. Nello stato di previsione delle entrate statali e' istituito apposito capitolo per l'iscrizione delle somme assegnate dalla CEE allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarieta', dei progetti ammessi a contributo ai sensi del regolamento CEE n. 724/75 concernente la istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale. Corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e' istituito apposito capitolo recante uno stanziamento da trasferire contestualmente alla Cassa per il Mezzogiorno anche ai fini dell'eventuale destinazione dei benefici ad altri soggetti.(1)

2. (1) Art. 2, c. 4°, L. n. 748/1975

Capo IV. Disposizioni varie

Art. 35 Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi

1. Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente Testo Unico e nei capitolati di appalto attinenti ad opere di competenza della Cassa medesima, deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.(1)

2. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione degli impianti o delle opere che in quella successiva del loro esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dalla Cassa ai sensi del presente Testo Unico.
Ogni infrazione al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertata dall'Ispettorato del lavoro, viene comunicata immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indichera' alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi e, ai sensi dell'art. 36, comma terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva, potra' decidere la esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie ovvero da qualsiasi appalto da parte della Cassa.

Art. 36 Applicabilita' alla Cassa per il Mezzogiorno delle norme previste per le Amministrazioni dello Stato dal T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici

1. Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme previste per le Amministrazioni dello Stato dal T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

2. La durata della riserva relativa all'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso di acqua, di cui all'art. 51 del citato T.U., puo' essere prorogata per due quadrienni.

3. Ai fini dell'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, per i territori di cui all'art. 1, puo' essere utilizzata la Cassa per il Mezzogiorno.16

Art. 37 Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna

1. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali la Cassa per il Mezzogiorno istituisce nei capoluoghi regionali della Sicilia e della Sardegna appositi uffici.(1)

Art. 38 Rappresentanti della Cassa in organismi ed enti vari

1. Fino all'emanazione di norme regionali in materia, puo' essere chiamato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle consulte dei consorzi di bonifica un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno quando i consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima.(1)

2. Un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno e' chiamato a far parte dei comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 92.(2)

3. Un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno e' chiamato a far parte della delegazione speciale istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.(3)

4. Un rappresentante della Cassa e' chiamato a far parte del Comitato per il Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.(4)

5. Un rappresentante della Cassa fa parte del Comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria.(5)

6. (1) Art. 61, c. 2° e 3°, R.D. n. 215/1933; modificato da art. 5 D.P.R. n. 947/1962; art. 73, c. 1°, D.P.R. n. 616/1977

10. (5) Art. 9, c. 1°, L. n. 503/1968

Capo V. Enti collegati alla cassa per il mezzogiorno

Art. 39 Attribuzioni generali

1. Alla promozione dello sviluppo industriale nei territori di cui all'art. 1 provvedono la Societa' Finanziaria Meridionale (FIME) di cui all'art. 84 e la Societa' Finanziaria Nuove Iniziative per il Sud (INSUD) di cui all'art. 99. La Societa' INSUD provvede altresi' all'attuazione di opere di interesse turistico.(1)

2. Per la promozione e lo sviluppo delle attivita' agricole e per l'attuazione di interventi ed opere diretti alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli nei territori di cui all'art. 1, opera la Societa' Finanziaria Agricola Meridionale (FINAM), di cui all'art. 141.(2)

3. Ai servizi di assistenza tecnica alle imprese ed a quelli per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione degli interventi nei territori di cui all'art. 1, provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) previsto dall'art. 142, promosso e finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno.(3)

4. All'aggiornamento ed al perfezionamento dei quadri direttivi e intermedi delle imprese e dei quadri delle Amministrazioni pubbliche, provvede il Centro di formazione e studi (FORMEZ), di cui all'articolo 143.(4)

5. (1) Art. 7, c. 1°, L. n. 646/1950; art. 15, L. n. 1462/1962; art. 9, L. n. 853/1971

7. (3) Art. 19, c. 3° e 20°, L. n. 717/1965; art. 1, L. n. 555/1959

Art. 40 Attribuzioni comuni

1. Gli enti collegati di cui al precedente articolo provvedono altresi' a:

  1. a) prestare alle Regioni meridionali, consulenza ed assistenza tecnica ai sensi dell'art. 46, commi primo e secondo;(1)

  2. b) svolgere le attivita' necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico-sociale e territoriale delle Regioni meridionali, ai sensi dell'art. 46, commi terzo e quarto;(2)

  3. c) effettuare l'elaborazione progettuale e tecnica dei progetti speciali la cui predisposizione spetta alle Regioni meridionali o al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 47;(3)

  4. d) fornire al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno gli elementi di competenza ai fini del preventivo accertamento di conformita' di cui all'art. 72, terzo comma;(4)

  5. e) attuare il programma quadriennale di assistenza tecnica e formazione, di cui all'art. 145.

3. (2) Idem, c. 3° e 4°

Art. 41 Ristrutturazione delle attivita' degli enti collegati

1. Apposite disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle attivita' attribuite dalla legislazione vigente alle societa' finanziarie Nuove iniziative per il sud S.p.A. (INSUD), Finanziaria agricola meridionale, S.p.A. (FINAM) e Finanziaria meridionale, S.p.A. (FIME) nonche' all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e al Centro di formazione e studi (FORMEZ), sono emanate in conformita' dei seguenti criteri:(1)

  1. a) revisione delle funzioni svolte dai predetti organismi ai fini di una effettiva promozione dello sviluppo nei territori meridionali;

  2. b) adeguamento dei criteri di attribuzione delle funzioni medesime in relazione alle esigenze di un efficace coordinamento tra le attivita' dei predetti organismi;

  3. c) possibilita' di utilizzare per le attivita' di promozione e di assistenza delle iniziative produttive nel Mezzogiorno mezzi finanziari anche esteri sulla base delle direttive del programma di cui all'articolo 2;

  4. d) previsione di adeguati raccordi con gli interventi di competenza delle Regioni;

  5. e) necessita' di un piu' organico coordinamento fra le attivita' svolte dai predetti organismi nel Mezzogiorno e l'attivita' svolta da organismi similari nelle restanti parti del territorio nazionale;

  6. f) attribuzione al CIPE delle decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli organismi medesimi.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono adottate, ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 4.(2)

3. (2) Idem, c. 2°

Capo VI. Istituti finanziari ed enti vari

Art. 42 Istituti per il finanziamento a medio termine

1. Al finanziamento a medio termine delle iniziative industriali nei territori di cui all'art. 1, provvedono, con le modalita' previste dalle norme del presente Testo Unico, l'istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), il Credito industriale sardo (CIS), disciplinati dalla legge 11 aprile 1953, n. 298 e successive modificazioni, e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.(1)

2. Al finanziamento a medio termine a favore di imprese commerciali, ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e della legge 10 ottobre 1975 n. 517, provvedono, nei territori di cui all'art. 1, l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, nonche' gli istituti di credito esercenti il credito a medio termine, autorizzati ad operare con il Mediocredito centrale.(2)

Titolo III. Interventi nei territori meridionali

Capo I. Interventi di competenza regionale

Art. 43 Fondo per i programmi regionali di sviluppo e contributi speciali

1. Gli interventi straordinari gia' affidati alla Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni.
Nell'attuazione degli interventi di cui al presente Capo, le Regioni si attengono agli indirizzi della programmazione economica nazionale, del programma quinquennale di cui all'art. 2 e dei piani regionali, nonche' alle direttive del CIPE.(1)

2. Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.(2)

3. Al finanziamento degli interventi previsti ai precedenti due commi si provvede con il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, la cui assegnazione alle Regioni e' effettuata con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno con le modalita' di cui all'articolo medesimo.(3)

4. Una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilita' del predetto Fondo e' riservata, per gli interventi straordinari gia' affidati alla Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall'art. 1.(4)

5. Alle predette Regioni e' riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.(5)

6. Per l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1, di interventi straordinari con priorita' per i settori appresso indicati, il fondo di cui al terzo comma e' incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25 miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978:°(6)

  1. a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali;

  2. b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali;

  3. c) esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione;

  4. d) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti.

Le predette somme saranno ripartite fra le Regioni interessate dal CIPE, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.(7) Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi saranno osservati i seguenti principi fondamentali:(8)

  1. 1) i contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere concessi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per opere a servizio di una pluralita' di aziende agricole interessanti uno o piu' nuclei stabili di famiglie, residenti anche in borgate rurali, indipendentemente dal numero degli abitanti; negli altri casi, il contributo non potra' superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

  2. 2) i contributi per le iniziative di cui alle precedenti lettere c) e d) potranno essere concessi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

L'assegnazione dei contributi speciali di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione e' effettuata con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno, con i criteri e le modalita' indicati all'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.(9)

8. (2) Idem, c. 2°

9. (3) Art. 9, c. 2°, L. n. 281/ 1970; Art. 4, c. 5°, L. n. 853/1971

10. (4) Idem, c. 6°

11. (5) Idem, c. 7°

12. (6) Art. 1, c. 1°, L. n. 78/1974

13. (7) Idem, c. 2°

14. (8) Art. 2, L. n. 78/1974

Art. 44 Interventi delle Regioni e relativi stanziamenti

1. Gli interventi delle Regioni finanziati ai sensi del successivo comma si attuano mediante:(1)

  1. a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate dal progetto esecutivo, trasferite alle Regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;

  2. b) la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di cui all'art. 45 riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976;

  3. c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attivita' economiche in specifici territori e settori produttivi.

Al finanziamento di tali interventi si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'art. 24, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui all'art. 8, nonche' con il fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui al precedente art. 43.(2) Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale.(3) Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerita' di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonche' delle altre opere di competenza regionale finanziate con i fondi anzidetti, le Regioni interessate hanno facolta' di avvalersi delle procedure riguardanti l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, previste all'art. 135, e, per quanto applicabili, agli articoli 136, 137 e 138, commi primo, terzo, quinto, sesto e settimo, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilita' regionale.(4)

3. (2) Idem, c. 2°

4. (3) Idem, c. 3°

5. (4) Idem, c. 4°

Art. 45 Agevolazioni per iniziative alberghiere

1. Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonche' di autostelli, di ostelli per la gioventu', di rifugi montani, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie e per le relative attrezzature, previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente, sono concessi ai sensi dell'art. 44, primo comma, lettera b), alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attivita' turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il Tesoro.(1)

2. Il tasso annuo di interesse e' determinato con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.(2)

3. Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, le Regioni concedono agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure forniscono agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.(3) Previo accertamento delle capacita' tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilita' di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'istituto di credito, le Regioni possono somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio della operazione integrativa. I rapporti tra le Regioni e l'istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.(4)

4. Le Regioni concedono, per le iniziative indicate al primo comma, un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.(5)

5. Il contributo e' erogato entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto di cui al primo comma, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura delle Regioni.(6)

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalle Regioni, sentiti gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio.(7)

7. Per le espropriazioni necessarie alla realizzazione delle iniziative indicate al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 128.(8)

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'emanazione di norme regionali in materia.

12. (4) Idem c. 4°

13. (5) Idem c. 6

14. (6) Idem, c. 7.

15. (7) Idem, c. 8°

Capo II. Interventi per le regioni

Art. 46 Attivita' della Cassa e degli enti collegati su richiesta delle Regioni

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle Regioni di cui allo art. 6, pub autorizzare la Cassa e gli enti collegati a prestare alle Regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.(1)

2. Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle Regioni, degli enti locali e dei loro consorzi nonche' delle comunita' montane, la Cassa e gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare, con le modalita' da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate.(2)

3. Ferma restando l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della consulenza ed assistenza tecnica saranno definiti secondo le modalita' che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare con le Regioni competenti. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' altresi' autorizzare la Cassa e gli enti collegati a svolgere le attivita' necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle Regioni meridionali, nonche' a prevedere progetti volti alla elaborazione dei dati di interesse degli organi regionali e degli enti dipendenti.(3)

4. La Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono avvalersi, per l'espletamento di tale specifica attivita', anche delle istituzioni gia' operanti nel Mezzogiorno.(4)

6. (2) Idem, c. 2°

7. (3) Idem, c. 3°

8. (4) Idem, c. 4°

Capo III. Progetti speciali

Art. 47 Contenuto e procedure dei progetti speciali

1. I progetti speciali di cui all'articolo 2, aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale, prevedono la realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attivita' economiche e sociali in specifici territori e settori produttivi. Essi possono comprendere l'esecuzione di infrastrutture, anche per la localizzazione industriale, e interventi per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente anche con iniziative di interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di nuove zone di sviluppo; la realizzazione ed il potenziamento di strutture commerciali per la valorizzazione delle produzioni meridionali, specie per i prodotti agricolo-alimentari; lo svolgimento di attivita' di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli produttori, ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria all'attuazione delle finalita' del progetto e direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed occupazionali.(1)

2. I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo.(2)

3. I progetti speciali sono predisposti, in attuazione del programma di cui all'art. 2, dalle Regioni meridionali o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa elaborazione progettuale e tecnica della Cassa e degli Enti ad essa collegati.(3) I progetti sono sottoposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti delibere ivi comprese le definitive determinazioni territoriali, temporali e finanziarie e quelle relative ai tempi per l'esecuzione, stabilendo criteri e modalita' per la realizzazione dei progetti stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure amministrative, nonche' l'indicazione di massima, fatte salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla realizzazione dei singoli interventi.(4)

4. All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale approva altresi' i programmi annuali della Cassa per l'esecuzione dei progetti speciali.(5)

5. La realizzazione dei progetti speciali e' affidata alla Cassa per il Mezzogiorno la quale e' autorizzata ad eseguire a suo totale carico, anche in deroga alla legislazione vigente, tutti gli interventi previsti nei progetti stessi.(6)

6. Per la realizzazione dei progetti speciali la Cassa provvede ai sensi del quarto comma dell'art. 138.(7)

8. (2) Idem, c. 2°

9. (3) Idem, c. 3°

10. (4) Idem, c. 4°

11. (5) Idem, c. 5°

12. (6) Idem, c. 6°

13. (7) Idem, c. 7°