Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 01/02/2010 (Rv. 611604 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE | Parte analfabeta - Procura priva di sottoscrizione - Sottoscrizione di due testi autenticata dal difensore - Irrilevanza - Fondamento - Art. 48 della legge n. 89 del 1913 - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
È invalida, per difetto di forma, la procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione e non sottoscritta dalla parte, perché analfabeta, pur se tale procura sia accompagnata dalla sottoscrizione di due testi, autenticata dal difensore, in quanto, ai fini dell'esercizio del potere di certificazione spettante al difensore ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., è necessaria la sottoscrizione dell'atto da parte del soggetto conferente la procura, anche se analfabeta, non potendosi applicare, in caso di mancanza di tale sottoscrizione, il regime di cui all'art. 48 della legge n. 89 del 1913.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)