Ordinamento giudiziario
Testo in vigore al
Art. 9 Giuramento
1. I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: « Giuro di « essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente « lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere « coscienziosamente i miei doveri di magistrato ».
2. Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell'ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.
Art. 10 Termine per l'assunzione delle funzioni
1. I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione.
2. Tale termine non puo' essere prorogato per nessuna ragione, ma puo' essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessita' di servizio.
3. Il Ministro puo' anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e puo' essere abbreviato per disposizione del Ministro.59
4. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro puo' pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato e' considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennita' per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.
Art. 11 Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni. Riammissione in servizio
1. Il magistrato, che non assume le sue funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli e' stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego, ma puo' essere riammesso nell'ordine giudiziario, con lo stesso grado, mediante un nuovo decreto. In tal caso il servizio anteriore si ricongiunge con il successivo, ai fini dell'anzianita'.
2. La facolta' di riassunzione cessa col decorso di un anno dalla data di registrazione del decreto di nomina, di promozione o di tramutamento.
Art. 12 Obbligo della residenza. Sanzioni
1. Il magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non puo' assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.
2. Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo e' soggetto a provvedimenti disciplinari, e puo' comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza abusiva.
Art. 13 Esenzione da uffici e servizi pubblici
1. I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.
Art. 14 Potesta' di polizia dei giudici
1. Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e puo' prescrivere tutto cio' che e' necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Art. 15 Potesta' dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata
1. I magistrati del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.
Capo II. Delle incompatibilita'.
Art. 16 Incompatibilita' di funzioni
1. I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza.
Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, ne' qualsiasi libera professione.
2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie ne' possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.
3. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.
Art. 17 Incompatibilita' speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore
1. I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.
Art. 18 Incompatibilita' di sede per parentela o affinita' con professionisti
1. I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali, ed i magistrati delle preture, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, ne', comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.
Art. 19 Incompatibilita' per vincoli di parentela o di affinita' fra magistrati della stessa sede
1. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
2. Questa disposizione non si applica quando, a giudizio del Ministro di grazia e giustizia, per il numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.55a
3. Tuttavia non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso.
Titolo secondo. Dei giudici
Capo I. Del giudice conciliatore.
Art. 20 Sede degli uffici di conciliazione
1. In ogni comune ha sede un giudice conciliatore.
2. Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decreto reale uffici distinti di giudice conciliatore.
3. A ciascun ufficio di conciliazione e', di regola, addetto un vice conciliatore; e possono esservi addetti, se necessario, piu' vice conciliatori.
Art. 21 Gratuita' dell'ufficio
1. L'ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore e' gratuito ed onorario.
Art. 22 Funzioni del giudice conciliatore
1. Il giudice conciliatore ha funzione conciliativa e contenziosa in materia civile.
2. Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il diritto e l'equita' in conformita' del disposto degli articoli 113 e 114 del codice di procedura civile.
3. La competenza e le attribuzioni del giudice conciliatore, nonche' la forma degli atti e dei giudizi, sono determinate dalle leggi di procedura.
Art. 23 Requisiti per la nomina
1. Possono essere nominati giudici conciliatori e vice conciliatori i cittadini italiani, di razza italiana, di sesso maschile, iscritti al P.N.F., residenti nel comune, che hanno eta' non inferiore a venticinque anni.
2. La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario.
Art. 24 Nomina e durata nell'ufficio
1. La nomina dei giudici conciliatori e vice conciliatori e' fatta, in virtu' di regia delegazione, con decreto del primo presidente della corte d'appello, su designazione del procuratore generale del Re Imperatore.
2. I giudici conciliatori e vice conciliatori durano in carica tre anni e possono essere confermati; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo.
Art. 25 Decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio
1. I giudici conciliatori e i vice conciliatori decadono dall'ufficio per perdita della cittadinanza, per trasferimento in altro comune o per una delle cause di incompatibilita' stabilite dal successivo articolo.
2. Possono essere revocati per indegnita' o per inettitudine.
3. Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie o per incapacita' dipendente da motivi di salute.
4. Tutti i predetti provvedimenti sono emanati dal primo presidente della corte di appello, su conforme parere del procuratore generale del Re Imperatore.
Art. 26 Incompatibilita'
1. L'ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore e' incompatibile con la qualita':
a) di magistrato e in genere di funzionario in attivita' di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario;
b) di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attivita' di servizio.
Art. 27 Divieto di assistenza professionale
1. L'avvocato, il procuratore legale o il patrocinatore, rivestito delle funzioni di giudice conciliatore o vice conciliatore, non puo' prestare assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, ne' puo' rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione al quale appartiene.
Art. 28 Cancellieri di conciliazione e personale ausiliario
1. Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria, e quelle di ufficiale giudiziario dall'inserviente comunale o da altre persone residenti nel comune che presentino le necessarie garanzie di idoneita', previa autorizzazione da concedersi con decreto del procuratore del Re Imperatore, in entrambi i casi.
2. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa temporaneamente nella stessa forma, se risulti che il cancelliere o l'incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario non adempiono scrupolosamente e con diligenza ai loro doveri.
Art. 29 Vigilanza sugli uffici di conciliazione
1. La vigilanza sugli uffici di conciliazione e' esercitata dalle autorita' giudiziarie in conformita' delle disposizioni contenute nel titolo VIII del presente ordinamento.