Sez. 5, Sentenza n. 3891 del 19/11/1974 Ud. (dep. 08/04/1975) Rv. 129679 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE - LEGGE 7 GIUGNO 1974 N 220- NOZIONE DI DISPOSIZIONE PIU FAVOREVOLE - VALUTAZIONE IN CONCRETO - FATTISPECIE IN TEMA DI RECIDIVA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE - LEGGE 7 GIUGNO 1974 N 220- NOZIONE DI DISPOSIZIONE PIU FAVOREVOLE - VALUTAZIONE IN CONCRETO - FATTISPECIE IN TEMA DI RECIDIVA.*
La valutazione delle Disposizioni piu favorevoli non deve essere fatta in astratto (ossia con esclusivo riferimento al rapporto fra la formulazione della norma precedente e di quella nuova) ma in concreto (cioe confrontando i risultati che deriverebbero dall'applicazione delle due norme alla fattispecie oggetto del ricorso). Invero la nuova disciplina dettata in tema di recidiva (al pari di quella concernente il giudizio di comparazione tra circostanze, il reato continuato, il concorso formale di reati e la sospensione condizionale della pena) non opera automaticamente in maniera piu favorevole rispetto alla precedente regola, ma fa dipendere tale risultato da una valutazione affidata ai poteri discrezionali del giudice e subordinata alla verifica della sussistenza di determinati presupposti. Pertanto, dovendosi tener conto del risultato che in Sede di pratica attuazione della normativa l'imputato principale consegue, la valutazione dev'essere sempre ed espressamente fatta; soltanto nel caso in cui il potere di rettificazione (nell'ampiezza sancita dal nuovo testo dell'art 538, ultimo comma, cod proc pen) non abbia possibilita di esprimersi concretamente in maniera piu favorevole all'imputato, viene meno il potere dovere della Corte di Cassazione di applicare le norme nuove. (fattispecie in tema di conferma dell'aumento di pena per la recidiva).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)