Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni
Testo in vigore al
Titolo primo. Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1 Oggetto dell'imposta
1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti dipendenti da successione per causa di morte ed ai trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi.
2. L'imposta si applica anche nei casi di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta e di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.
3. Agli effetti del presente decreto s'intende per trasferimento anche la costituzione di un diritto reale di godimento.
Art. 2 Estensione territoriale dell'imposta
1. L'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorche' esistenti all'estero.
2. Se al momento dell'apertura della successione o al momento della
donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato
l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
3. Agli effetti del comma precedente si considerano esistenti nello Stato:
1) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;
2) le azioni o quote di societa' costituite nello Stato, o aventi quivi la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa;
3) le obbligazioni e gli analoghi titoli in serie emessi nello Stato e quelli emessi all'estero che si trovano nello Stato;
4) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
5) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie quando il debitore, il trattario o l'emittente sia residente nello Stato;
6) i crediti garantiti su un bene esistente nello Stato fino a concorrenza del valore del bene medesimo, indipendentemente dalla residenza del debitore;
7) i beni viaggianti nel territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione;
8) gli altri beni che si trovano nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.
Art. 3 Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza fine di lucro, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita'.
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono esenti dall'imposta qualora siano stati disposti per le finalita' di cui al comma medesimo.
3. Nell'ipotesi di cui al secondo comma l'ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dalla data di apertura della successione o dalla data della donazione, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro vendita o cessione per il conseguimento delle finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso decade dall'esenzione ed e' tenuto al pagamento dell'imposta, con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
4. Per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocita'.
Art. 4 Aliquote
1. L'imposta e' commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente decreto, previa deduzione delle quote esenti risultanti dalla tariffa stessa.
Art. 5 Soggetti passivi
1. L'imposta e' dovuta dagli eredi, dai legatari e dai donatari ed e' determinata, per ciascuno di essi, secondo le disposizioni degli articoli 6 e seguenti e dell'art. 55.
Titolo secondo. Imposta sulle successioni
Capo I. Determinazione dell'imposta
Art. 6 Determinazione dell'imposta
1. L'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al valore globale dell'asse ereditario netto. Se vi sono piu' eredi e legatari l'imposta e' ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.
2. Se l'erede o legatario non e' coniuge ne' parente in linea retta del defunto la imposta di cui al comma precedente e' aumentata dell'importo risultante dalla applicazione delle aliquote indicate alla lettera b) della tariffa al valore della quota di eredita' o del legato.
3. Sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, nonche' gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati.
4. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, deve risultare nei modi indicati dall'art. 279 del codice civile e dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23. Nelle successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili il limite di lire cinquantamila stabilito nell'art. 5 di tale legge e' elevato a dieci milioni.4
Art. 7 Base imponibile
1. Il valore globale dell'asse ereditario netto e' costituito dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni del capo II, e l'ammontare complessivo delle passivita' deducibili, diminuita dall'ammontare degli oneri diversi da quelli indicati nel terzo comma dell'art. 32.
2. In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attivita' che pervengono agli eredi a seguito della chiusura del fallimento.
3. Il valore delle quote ereditarie e' determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.
4. Ai soli fini della determinazione delle aliquote il valore globale dell'asse ereditario e' maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, comprese quelle che si presumono tali ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 fatte dal defunto agli eredi e legatari. Il valore delle singole quote o dei singoli legati e' maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore delle donazioni fatte ai singoli eredi o legatari. Il valore delle donazioni di beni diversi dal denaro o da crediti in denaro e' determinato in base al valore venale dei beni medesimi al momento dell'apertura della successione.
Art. 8 Attivo ereditario
1. L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.
2. Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.
3. Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Art. 9 Beni trasferiti negli ultimi sei mesi
1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta che siano stati trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto.
2. La disposizione del precedente comma non si applica per i beni e i diritti la cui produzione o commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa esercitata dal defunto.
3. Dal valore dei beni e diritti di cui al primo comma, determinato secondo le disposizioni del capo II, deve essere detratto l'ammontare:
a) dei crediti sorti in dipendenza della alienazione o costituzione, purche' indicati nella dichiarazione di cui all'art. 36;
b) delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione o che, anteriormente all'apertura della successione, siano stati rivenduti ovvero siano stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
c) delle somme impiegate, successivamente al trasferimento, nell'estinzione di passivita' risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione, nonche' di debiti tributari;
d) delle somme erogate per spese di malattia nonche' per spese per il mantenimento dell'autore della successione e dei familiari a suo carico. Le spese di mantenimento sono detraibili fino a concorrenza di un ammontare massimo mensile di lire un milione per l'autore della successione e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi intercorsi tra l'alienazione e l'apertura della successione.
4. Per i conferimenti in societa' e per le permute, dal valore dei beni conferiti o alienati si detrae quello delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti, sempreche' siano stati indicati nella dichiarazione di cui all'art. 36.
5. L'amministrazione finanziaria puo' provare, secondo le norme del codice civile, la simulazione degli atti di trasferimento posti in essere anteriormente agli ultimi sei mesi di vita dell'autore della successione. Le scritture private non autenticate si considerano poste in essere nel momento in cui hanno acquistato data certa a norma del codice civile.
Art. 10 Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario
1. Si presumono compresi nell'attivo ereditario, salvo prova contraria:
1) i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto;
2) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso terzi a suo nome;
3) le cose mobili indicate come appartenenti al defunto negli elenchi previsti nel terzo comma dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
2. Il contenuto di cassette o di plichi intestati a piu' persone si presume di proprieta' comune in parti uguali.
3. Le partecipazioni in societa' di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di societa' o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22.
Art. 11 Beni non compresi nell'attivo ereditario
1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
1) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando sia provato che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 9.
La prova puo' essere fornita soltanto mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura che abbia acquistato data certa a norma del codice civile;2) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione, quando la prova della alienazione sia data con l'atto autentico o la girata autenticata di cui agli articoli 2022 e 2023 del codice civile, salvo sempre il disposto dell'art. 9;
3) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 2 AGOSTO 1982, N.512;
4) le indennita' di cui agli articoli 1751 e 2122 del codice civile;
5) le indennita' corrisposte da istituti ed enti di diritto pubblico in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie;
6) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, sino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o transazione;
7) i crediti che il contribuente dichiari di dubbia esigibilita' qualora il contribuente stesso abbia notificato ai debitori l'invito ad assolvere, per suo conto, l'imposta dovuta sui crediti stessi prima del loro pagamento;
8) i crediti dichiarati inesigibili o di dubbia esigibilita' se vengono ceduti allo Stato. Non concorrono altresi' a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:
a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarita' e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
d) le cose indicate nell'articolo 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario.
L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.
2. Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attestera' per ogni singolo bene compreso nell'inventario la esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. La attestazione anzidetta dovra', a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.
3. Contro le attestazioni e le certificazioni e' ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
4. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e dara' luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.
5. L'erede decade dal beneficio fiscale della esclusione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dalla apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonche' la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.
7. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.
Art. 12 Passivita' deducibili
1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese per infermita' e funerarie.
2. La deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti di cui ai successivi articoli.
Art. 13 Debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e da titoli di credito
1. Si considerano esistenti alla data di apertura della successione i debiti risultanti da atti scritti che abbiano data certa anteriore a quella di apertura della successione e quelli la cui esistenza per causa anteriore alla data stessa risulti da provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi.
2. I debiti risultanti da cambiali o vaglia cambiari si considerano esistenti alla data di apertura della successione se anteriormente alla data stessa siano stati annotati nelle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, qualora il debitore non sia obbligato alla tenuta di scritture contabili, in quelle del trattario o del prenditore.
3. La disposizione del comma precedente vale anche per gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi negli ultimi dodici mesi in base a contratti di apertura di credito in conto corrente bancario.
4. L'ammontare degli assegni emessi dal defunto e' computato in diminuzione di quello degli accreditamenti effettuati sullo stesso conto a condizione che l'assegno sia stato presentato al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione e che l'avvenuto pagamento risulti da un estratto, redatto dallo istituto di credito o da un notaio sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto nelle scritture contabili obbligatorie dell'istituto, dal quale risulti l'integrale svolgimento del conto nei dodici mesi anteriori all'apertura della successione.
5. L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione, in originale o in copia autenticata, degli assegni o di alcuni degli assegni indicati nell'estratto.
Art. 14 Norme relative a particolari categorie di debiti
1. I debiti inerenti all'esercizio di imprese o di attivita' professionale, ove non risultino nei modi indicati nell'art. 13, sono ammessi in deduzione qualora risultino dalle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, se il debitore non e' obbligato alla tenuta di scritture contabili, da quelle del creditore.
2. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi a contributi obbligatori, sono deducibili fino alla concorrenza dell'importo dovuto al momento dell'apertura della successione indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
3. I debiti verso lo Stato o gli enti pubblici territoriali e quelli verso enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonche' i debiti tributari il cui presupposto di fatto si sia verificato anteriormente alla data stessa, sono ammessi in deduzione anche se accertati in data posteriore.
Art. 15 Limiti alla deducibilita' dei debiti
1. Non sono ammessi in deduzione i debiti contratti per l'acquisto di beni non compresi nell'attivo ereditario e quelli per i quali sia stata prestata dal defunto garanzia reale su beni non compresi nell'attivo ereditario. Se i detti beni sono soltanto in parte compresi nell'attivo ereditario la deduzione e' ammessa in misura proporzionale.
2. Per i debiti derivanti da atti posti in essere negli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano inerenti all'esercizio di impresa, la deduzione e' ammessa se e nei limiti in cui il relativo importo sia stato impiegato o erogato nei modi indicati nell'art. 9.
3. Per i debiti assunti anteriormente agli ultimi sei mesi di vita del defunto l'amministrazione finanziaria puo' dimostrare la simulazione del relativo atto.
4. I debiti risultanti da scritture private non autenticate si intendono assunti nel momento in cui la scrittura ha acquistato la data certa a norma del codice civile.
Art. 16 Dimostrazione dei debiti
1. La deduzione dei debiti e' subordinata alla produzione:
1) del titolo, in originale o in copia autentica, per i debiti risultanti da atti scritti o da provvedimenti giurisdizionali;
2) del titolo, in originale o in copia autentica, e di un estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del debitore o del prenditore o trattario, per i debiti cambiari;
3) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;
4) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti dei datori di lavoro verso i dipendenti.
2. Ai fini della deduzione l'esistenza del debito al momento dell'apertura della successione deve essere attestata da una dichiarazione firmata da uno degli eredi nonche' dai creditori del defunto o loro aventi causa.
3. Per i debiti di lavoro la dichiarazione puo' anche essere firmata da uno degli eredi soltanto. Le firme devono essere autenticate.
4. Per i debiti verso aziende o istituti di credito deve essere inoltre prodotto un certificato dal quale risultino i rapporti debitori o creditori in atto con il defunto alla data di apertura della successione.
5. I documenti previsti nei commi precedenti possono essere prodotti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 36, ma non oltre tre anni dalla data di apertura della successione.
6. Per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti di cui al terzo comma dell'art. 14, se il provvedimento definitivo o la liquidazione siano successivi all'apertura della successione, i documenti richiesti ai fini della deduzione devono essere prodotti entro sei mesi dal giorno in cui il provvedimento o la liquidazione sono divenuti definitivi.
7. Se la dimostrazione delle passivita' risulta insufficiente l'amministrazione finanziaria, anche dopo la scadenza dei termini stabiliti nei commi precedenti, ne richiede l'integrazione. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla richiesta.
Art. 17 Spese mediche e spese funerarie
1. Le spese mediche relative agli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano gia' state considerate ai sensi degli articoli 9 e 15, sono ammesse in deduzione quando risultino da regolari quietanze anche di data anteriore all'apertura della successione.
2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire cinquecentomila.4
Art. 18 Riduzione dell'imposta
1. Se due successioni aventi per oggetto gli stessi beni si aprono a distanza di tempo non superiore a cinque anni l'imposta relativa alla seconda e' ridotta in funzione inversa del tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno.
2. Se in una delle due successioni sono compresi beni non facenti parte dell'altra, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni compresi in entrambe le successioni.
3. La riduzione prevista dal presente articolo si applica anche se il precedente trasferimento e' avvenuto per donazione.
4. E' altresi' ridotta del cinquanta per cento l'imposta relativa agli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione, sempreche' l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali. La disposizione si applica alle successioni apertesi a partire dal 1 dicembre 1981.
5. L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga possano usufruire della riduzione d'imposta. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.
6. Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attestera' per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'attestazione anzidetta dovra', a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.
7. Contro le attestazioni e le certificazioni e' ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e dara' luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.
8. L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati.
9. L'erede decade dal beneficio fiscale della riduzione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonche' la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
10. Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.
11. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.
Art. 19 Detrazione di altre imposte
1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:
a) l'imposta comunale sugli incrementi di valore liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dell'immobile stesso;
b) le intere imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione ai beni esistenti nello stesso Stato, nel caso di attivo ereditario netto globale non eccedente i cinquanta milioni di lire; un terzo di tali imposte, se l'attivo ereditario netto globale supera tale limite, sempre fino a concorrenza della parte della imposta di successione proporzionale al valore dei beni siti nello stesso Stato.4
2. Rimane salva l'applicazione dei trattati o atti internazionali regolanti la reciprocita' di trattamento.