Sez. L, Sentenza n. 12914 del 29/09/2000 (Rv. 540603 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Ruolo transitorio del personale ex direttivo - Soppressione ex art. 25 D.Lgs. n. 29/1993 - Conservazione "ad personam" di trattamento di maggior favore ex c.c.n.l. del 26 novembre 1994 - Illegittima discriminazione del personale svolgente funzioni analoghe - Configurabilità - Esclusione.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Il riconoscimento, da parte della Società Poste Italiane (già Ente Poste Italiane), di un trattamento di maggior favore ai dipendenti già appartenenti al ruolo transitorio ad esaurimento soppresso dall'art. 25 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (ruolo relativo agli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nelle nuove carriere dirigenziali) non introduce un'illegittima discriminazione in danno dei lavoratori svolgenti le stesse mansioni, in quanto rappresenta (come nella specie accertato dal giudice di merito) un'applicazione dell'art. 55 del c.c.n.l 26 novembre 1994, contenente una norma transitoria diretta al mantenimento, nei confronti del personale delle varie aree, delle voci stipendiali fisse d'origine, con lo scopo di salvaguardare diritti quesiti di natura economica; tale disciplina contrattuale, d'altra parte, è coerente con il citato art. 25 del D.Lgs. n. 29/1993, che nel sopprimere il ruolo transitorio, ha previsto la conservazione "ad personam" delle qualifiche.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 25, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)