Sez. 1, Sentenza n. 1382 del 05/03/1982 (Rv. 419225 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE - USUCAPIONE, AD OPERA DI UN TERZO, DI UN IMMOBILE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE A SEDE DI UFFICI GOVERNATIVI SECONDO IL DECRETO DEL 1816 DI FERDINANDO IV DI BORBONE - SVINCOLO DEL PREDETTO OBBLIGO.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE - USUCAPIONE, AD OPERA DI UN TERZO, DI UN IMMOBILE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE A SEDE DI UFFICI GOVERNATIVI SECONDO IL DECRETO DEL 1816 DI FERDINANDO IV DI BORBONE - SVINCOLO DEL PREDETTO OBBLIGO.*
Con riguardo alle "concessioni" traslative di immobili (nella specie in favore del comune di Chieti) disposte con decreto di ferdinando IV di borbone del 6 febbraio 1816, confermativo di precedente decreto di gioacchino murat, il vincolo di destinazione degli immobili medesimi, a Sede di uffici governativi, ha natura meramente obbligatoria. Pertanto, qualora la proprietà di tali immobili venga acquistata per usucapione da un terzo, nel vigore della legislazione dello stato unitario, l'acquisto stesso, verificandosi a titolo originario, resta svincolato dal suddetto Obbligo apposto all'originaria "concessione", mentre il perdurare di quel vincolo di destinazione trova fondamento solo in detta legislazione con i correlativi obblighi (nella specie, trattandosi di acquisto per usucapione da parte di una provincia, nella legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 n. 2248 all. A, e, successivamente, nella legge 16 settembre 1960 n. 1014). (V 2592/76, mass n 381387).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. A, Legge 16/09/1960 num. 1014 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)