diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 10243 del 28/01/2005 Ud. (dep. 16/03/2005) Rv. 231251 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Studenti universitari - Attività manuali svolte per prassi - Direttore del dipartimento - Datore di lavoro - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231251-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore del Dipartimento di facoltà dell'Università risponde - in quanto datore di lavoro - dell'incolumità degli studenti allorchè essi siano adibiti, per prassi, ad attività manuali all'interno del Dipartimento medesimo. (Nella fattispecie due studenti avevano riportato lesioni trasportando una bombola di gas nel laboratorio. La Corte ha altresì chiarito che la mancanza di autonomia di spesa in capo al direttore - in ragione della quale egli non aveva potuto servirsi di una ditta specializzata - non esclude la colpa, atteso il dovere dell'imputato di impedire lo svolgimento dell'attività pericolosa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 2, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)