Sez. 2, Sentenza n. 25423 del 12/11/2013 (Rv. 628915 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE | Clausola "franco partenza" - Effetti - Obbligo del venditore di garantire l'integrità della merce fino al momento della consegna al vettore - Sussistenza - Fondamento.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE
In caso di vendita di beni mobili da trasportare pattuita con clausola "franco partenza", il venditore, a norma dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., non è tenuto a garantire che la merce giunga integra a destinazione, rispondendo solo dell'integrità della stessa al momento della consegna al vettore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)