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Sez. L, Sentenza n. 3608 del 02/06/1980 (Rv. 407457 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - SEDI PROVINCIALI - CARATTERI - RILEVANZA - AI FINI DELLA COMPETENZA EX ART 444 COD PROC CIV - NATURA - DI 'PERSONÈ DIVERSE RISPETTO ALL'INPS - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407457-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - SEDI PROVINCIALI - CARATTERI - RILEVANZA - AI FINI DELLA COMPETENZA EX ART 444 COD PROC CIV - NATURA - DI 'PERSONÈ DIVERSE RISPETTO ALL'INPS - ESCLUSIONE.*

Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa periferica dell'INPS le sedi provinciali sono uffici di amministrazione attiva, e costituiscono centri di imputazione dei rapporti giuridici alla cui messa in essere sono legittimati in base a specifica Competenza per materia, nella quale rientra anche quella cui fa espresso riferimento l'art 444, ultimo comma cod proc civ, il quale ha istituito una Competenza giurisdizionale territoriale per materia funzionale e, quindi, inderogabile; esse, tuttavia, non costituiscono 'personé - anche ai fini dell'applicabilita della normativa dell'art 39 cod proc civ - diverse rispetto all'INPS che ha la sua Sede centrale e il domicilio legale in Roma, ma svolge la sua attivita istituzionale in tutto il territorio dello stato mediante organi ed uffici centrali e periferici.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 9, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/05/1947 num. 436 art. 1 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)