Sez. 1, Sentenza n. 2191 del 15/10/1984 Cc. (dep. 30/10/1984) Rv. 166464 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - SOSTITUTO DEL DIFENSORE - FUNZIONI - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - SOSTITUTO DEL DIFENSORE - FUNZIONI - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il sostituto del difensore di fiducia è autorizzato ad agire nel dibattimento soltanto per il tempo in cui si verifica il bisogno della sostituzione, sicché egli, al di fuori ed oltre il dibattimento, non può validamente compiere alcun atto in luogo del difensore di fiducia nominato e, quindi, non può proporre impugnazione, permanendo la relativa legittimazione in capo al detto difensore, il quale conserva tutti i poteri derivantigli dalla sua qualità anche quando espleti l'incarico professionale attraverso un sostituto per l'intera fase del dibattimento. (V mass n 142616; (V mass n 142617).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127, Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)