Sez. 1, Sentenza n. 6324 del 11/01/2013 Cc. (dep. 08/02/2013) Rv. 254224 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE | Provvedimenti emessi dal tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione - Impugnazione del Procuratore generale presso la Corte di Appello - Legittimazione - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE
Il Procuratore Generale della Corte di appello non ha titolo per ricorrere in Cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale, in veste di giudice dell'esecuzione, in quanto unico legittimato all'impugnazione è il P.M. che ha avuto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)