Sez. 3, Sentenza n. 26044 del 29/11/2005 (Rv. 584832 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Elezione di domicilio contenuta nella procura riferita al giudizio di primo grado - Successiva contumacia della parte in appello - Ricorso per cassazione - Effettuazione della notificazione presso la parte personalmente - Legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Quando la parte si sia costituita nel giudizio di primo grado conferendo procura al suo difensore con relativa elezione di domicilio non espressamente riferibile a tutti i gradi del processo e la stessa parte sia poi rimasta contumace nel grado di appello, legittimamente la notifica del successivo ricorso per cassazione non viene eseguita nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado, con conseguente ritualità della sua effettuazione presso la parte personalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)