Sez. 1, Sentenza n. 4641 del 03/12/1991 Cc. (dep. 23/01/1992) Rv. 190732 - 01
Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Custodia cautelare - In genere | Sommarie informazioni di polizia ex art. 351 cod. proc. pen. - Loro rilevanza probatoria nell'ambito della fase delle indagini preliminari - Loro utilizzabilità per l'enunciazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Custodia cautelare - In genere
Le sommarie informazioni di polizia di cui all'art. 351 nuovo cod. proc. pen., quali atti pertinenti alle indagini circa la fondatezza di una determinata "notitia criminis", pur provenendo dall'autorità di polizia giudiziaria e pur essendo prive di rilevanza probatoria ai fini della decisione finale - costituiscono documentazione dotata di efficacia processuale nell'ambito della fase delle indagini preliminari e, in quanto tali, possono essere utilizzate, da sole o insieme agli altri atti compiuti a norma dell'art. 348, comma secondo lett. c) nuovo codice, per l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 2 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348 com. 2 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)