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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 902 del 1988

Decisione
decisa il 1988-07-07, depositata il 1988-07-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:902
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 14008

  • Processo penale
  • Processo penale militare
  • Giudizio per decreto
  • Discrezionalità del P.M. in merito alla scelta di tale procedimento
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
L'art. 382 del cod. pen.mil. di pace non attribuisce al P.M. la facoltà di scelta del giudice (monocratico o collegiale), ma gli consente soltanto di formulare al Presidente del Tribunale una proposta per la pronuncia di condanna per decreto, proposta che il Presidente non è tenuto ad accogliere, potendo restituire gli atti affinché l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 382. cod. pen. mil. di pace, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.)

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 14009

  • - Processo penale
  • Processo penale militare
  • Giudizio per decreto
  • Discrezionalità del presidente del tribunale in merito alla scelta di tale procedimento
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il potere attribuito dall'art. 383 cod. pen. mil. di pace al Presidente del Tribunale circa la decisione se, una volta ricevuta la richiesta del P.M., procedere a giudizio per decreto - che egli stesso emette - oppure far seguire al procedimento le vie ordinarie, non lede il principio del giudice naturale in quanto trattasi di scelta consentita in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, con riferimento a fattispecie astratte e non a posteriori, in relazione a regiudicanda già insorta. Peraltro, poiché la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo - fra i quali non può essere trascurato quello concernente la speditezza della Giustizia - non viola il predetto principio neanche la circostanza che, nella specie, la scelta sia posta tra giudice monocratico e giudice collegiale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 383 c.p.m.p., sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - V. S. n. 139/1971.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.382 e 383 c.p.m.p., promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1987 dal Tribunale Militare di Padova nel procedimento penale a carico di Portoghese Maurizio, iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale. dell'anno 1988; Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 6 novembre 1987, il Tribunale militare di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale degli art.li 382 e 383 c.p.m.p., in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.; che - ad avviso del giudice a quo - quelle disposizioni consentirebbero sia al P.M. che al Presidente del Tribunale ampia discrezionalità nella scelta del giudice (monocratico o collegiale): discrezionalità che, secondo l'ordinanza, contraddice la garanzia costituzionale della predisposizione del giudice, anche giusta la giurisprudenza di questa Corte; che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio;
punto 2
Considerato che, per quanto si riferisce al P.M. è escluso che l'art. 382 c.p.m.p. attribuisca ad esso facoltà di scelta del giudice, in quanto gli consente soltanto di formulare una proposta al Presidente del Tribunale, che questi, però, non è tenuto ad accogliere, tant'è vero che può restituirgli gli atti perché l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari (art. 383 ultimo comma); che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile in relazione all'art. 382 c.p.m.p.; che, per quanto poi si riferisce al Presidente del Tribunale è esatto che è in suo potere decidere, una volta ricevuta la richiesta del P.M., se procedere a giudizio per decreto, che egli stesso emette, oppure far seguire al procedimento le vie ordinarie; che una siffatta alternativa, però, non lede, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio del giudice naturale perché si tratta di scelte consentite in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, con riferimento a fattispecie astratte, e non a posteriori in relazione a regiudicanda già insorta; non diversamente da quanto accade nel giudizio pretoreo per decreto, dove pure quel giudice ordinario decide se pronunziare condanna oppure emettere decreto di citazione a giudizio; che nemmeno la circostanza secondo cui, nel caso in esame, la scelta è posta fra giudice monocratico e giudice collegiale vale ad infirmare il principio perché - come pure questa Corte ebbe ad osservare - "la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo" (sentenza 16 giugno 1971 n.139): fra i quali non può essere trascurato quello concernente la speditezza della Giustizia; che, pertanto, manifesta appare la non fondatezza della sollevata questione,

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 382 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza 6 novembre 1987 in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.383 c.p.m.p., sollevata con la stessa ordinanza dallo stesso Tribunale in riferimento al medesimo parametro. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze