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Sez. 2, Sentenza n. 8221 del 26/05/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160625 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - SOSTITUTO DI IMPOSTA - NOZIONE - DATORE DI LAVORO PER SOMME DOVUTE DAI LAVORATORI DIPENDENTI A TITOLO DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE RITENUTE SULLA RETRIBUZIONE - È TALE - OMESSO VERSAMENTO - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ESCLUSIONE - REATO DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO IN LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 516 - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160625-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - SOSTITUTO DI IMPOSTA - NOZIONE - DATORE DI LAVORO PER SOMME DOVUTE DAI LAVORATORI DIPENDENTI A TITOLO DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE RITENUTE SULLA RETRIBUZIONE - È TALE - OMESSO VERSAMENTO - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ESCLUSIONE - REATO DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO IN LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 516 - SUSSISTENZA.*

La figura del sostituto di imposta si ha quando il legislatore, in relazione ad un dato presupposto di fatto del tributo, eccezionalmente stabilisce che l'Obbligo di pagare il tributo nasce da un altro fatto, che tuttavia precede e condiziona il primo, e ciò a vantaggio dell'amministrazione finanziaria, la quale può, così, accertare e colpire la manifestazione di capacità contributiva alle sue origini. Conseguentemente il sostituto è debitore in proprio e non meramente responsabile per un debito altrui. In tali sensi è direttamente e personalmente obbligato verso lo stato il datore di lavoro per le somme dovute dai lavoratori dipendenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche e da lui ritenute sulla retribuzione. Pertanto, il mancato versamento all'erario da parte del datore di lavoro delle dette somme, sulle quali non può configurarsi una titolarità attiva del lavoratore (liberato dalla obbligazione tributaria a seguito della effettuata ritenuta), non integra il reato di appropriazione indebita, la cui essenza consiste nella lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale mediante l'abuso di cosa o danaro "altrui". Tale comportamento del datore di lavoro, comunque illecito, è sanzionato penalmente dall' art. 2 d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n. 516, che, abrogando il comma terzo dello art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha creato una nuova figura di reato. (V mass n 154220; (V mass n 154218; (in materia civile, V. Anche Cass. 3 luglio 1979, n. 3725, Finanze stato C. lollobrigida (mass n 400153) e sez. Unite 27 aprile 1983, n 2889, banca naz. Lavoro C. dx rios (mass n 427808); (Conf mass n 154219; (in materia civile, Cass. 9 novembre 1971, n. 3165, Bellini C. INAM (mass n 354541.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 47 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 3, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 9, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 92 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)