Sez. 5 - , Ordinanza n. 11642 del 11/05/2017 (Rv. 644106 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA | Agevolazioni ex art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Qualità di coltivatore diretto - Necessità - Esclusività o prevalenza dell'attività coltivatrice - Necessità - Esclusione - Impossibilità di coltivare il fondo - Rilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
In tema d'imposta di registro, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina previste dall'art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, l'acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, senza che sia necessaria l'esclusività o la prevalenza di tale attività rispetto alle altre eventualmente esercitate, che, quindi, restano irrilevanti, a meno che da esse non si ricavi, sotto il profilo probatorio, l'impossibilità della coltivazione del fondo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato l'esercizio abituale e diretto della coltivazione da parte del contribuente, reputato precluso dallo svolgimento, ad opera del medesimo, dell'attività di assessore comunale e di gestione di società da cui, peraltro, aveva tratto redditi di ben dieci volte superiori a quelli di provenienza agricola).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)