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Sez. 5 - , Sentenza n. 5925 del 28/02/2019 (Rv. 652722 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE | Legittimazione processuale - Rappresentanza volontaria - Prova - Necessità - Procura speciale - Produzione in ogni stato e grado del giudizio - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652722-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE

In tema di legittimazione processuale, il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata in quanto, sebbene la contribuente avesse prodotto la procura speciale con mandato alle liti ai difensori nel giudizio di appello a seguito dell'eccezione dell'Agenzia delle entrate, aveva ugualmente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del processo di primo grado, perché proposto "in assenza di valida procura" al rappresentante volontario della società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)