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Sez. 2, Sentenza n. 7284 del 25/02/1976 Ud. (dep. 19/06/1976) Rv. 133920 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - ORDINANZA EMESSA NEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NECESSITA DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE INSIEME ALLA SENTENZA CONTUMACIALE.*
Stato
decisa il 1976-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133920-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - ORDINANZA EMESSA NEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NECESSITA DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE INSIEME ALLA SENTENZA CONTUMACIALE.*

Quando venga dedotto, come motivo di gravame contro la sentenza, il difetto di motivazione dell'ordinanza dibattimentale dichiarativa della contumacia dell'imputato, questo provvedimento deve essere specificamente impugnato a norma dell'art 200 cod proc pen, non sottraendosi esso alle regole generali sulle impugnazioni dei provvedimenti incidentali, con la conseguenza che la Mancanza di motivazione dell'ordinanza in ordine all'impedimento a comparire dell'imputato, addotto dallo stesso imputato, non puo essere fatta valere come motivo di gravame se, insieme con la sentenza contumaciale, non sia stata impugnata anche l'ordinanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)