Sez. 1, Sentenza n. 5282 del 12/04/2002 (Rv. 553690 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Ricorso per cassazione proposto da una persona fisica per conto di un ente - Ammissibilità - Difetto di potere di rappresentanza non rilevato né eccepito nei pregressi gradi del giudizio - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
L'ammissibilità del ricorso per cassazione, proposto da una persona fisica in nome e per conto di un ente, non può essere messa in discussione, sotto il profilo del difetto del potere di rappresentanza, qualora detta persona abbia esercitato tale potere nelle pregresse fasi del processo senza opposizioni o contestazioni della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)