Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 09/05/2018 Ud. (dep. 01/06/2018) Rv. 273285 - 01
REATO - IN GENERE | Delitto politico - Qualificazione - Attribuzione esclusiva all'Autorità Giudiziaria - Conseguenze - Richiesta del Ministro ex art. 8 cod. pen. - Termine di cui all'art. 128 cod. proc pen. - Decorrenza - Individuazione.
REATO - IN GENERE
In tema di delitto politico, spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria, e non al Ministro della giustizia, la qualificazione di un delitto come tale, con la conseguenza che il termine trimestrale previsto dall'art. 128 cod. proc. pen., entro il quale il Ministro è chiamato ad esercitare il potere di rimuovere l'ostacolo alla punibilità del fatto mediante la formulazione della richiesta prevista dall'art. 8 cod. pen., inizia a decorrere soltanto da quando il pubblico ministero comunichi al medesimo l'intenzione di procedere in relazione ad un delitto in tal modo qualificato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 10, Costituzione art. 101 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)