Sez. 2, Sentenza n. 7098 del 24/06/1991 (Rv. 472812 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Visite personali di controllo | Lavoratore in stato di malattia - Visita domiciliare di controllo - Obbligo di reperibilità del lavoratore - Esonero ai sensi dell'art. 5, quattordicesimo comma della legge n. 638 del 1983 - Criteri - Limitazione alle ipotesi di forza maggiore - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Visite personali di controllo
Ai sensi dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge n. 638 del 1983, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio. (Sulla base di tale principio è stata cassata la decisione dei giudici di merito che, sul presupposto della necessità di una ragione urgente ed indifferibile di abbandono dell'abitazione, aveva escluso la validità della giustificazione fornita dal lavoratore il quale sosteneva di essersi allontanato per farsi praticare un'iniezione da una vicina di casa).
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)