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Sez. 3, Sentenza n. 212 del 09/01/2002 (Rv. 551469 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Circolazione dei veicoli - Sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice originariamente convenuta nel giudizio promosso dal danneggiato - Mancata comunicazione o notificazione della messa in liquidazione e mancata costituzione del commissario liquidatore nella prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Efficacia della sentenza nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551469-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

La disciplina di cui all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 si applica esclusivamente all'ipotesi di giudizio promosso nei confronti di imprese assicuratrici che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta (o che vi vengano poste successivamente), ma non anche a quella in cui la società assicuratrice venga a trovarsi in tale situazione nel corso del giudizio, poiché, in tal caso, con riferimento all'opponibilità di cui all'art. 25 legge cit. (opponibilità della sentenza all'impresa designata dal Fondo di garanzia), è sufficiente il solo adempimento della comunicazione della pendenza del giudizio (da parte di chi vi abbia interesse) all'impresa designata con atto a mezzo di ufficiale giudiziario.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)