Statuto speciale per la Sardegna
Testo in vigore al
Art. 46
1. Il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato da organi della Regione nei nodi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.
Titolo VI. Rapporti fra lo stato e regione
Art. 47
1. Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.
Art. 48
1. Un Rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 49
1. Il Governo della Repubblica puo' delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Giunta regionale, che a a tale scopo, potra' richiedere l'impiego delle forze armate.
Art. 50
1. Il Consiglio regionale puo' essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
2. Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni ed altra causa, non sia in grado di funzionare.
3. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dei Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
4. Col decreto di scioglimento e' nominata una. Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
5. Il nuovo Consiglio e' convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
Art. 51
1. Il Consiglio regionale puo' presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.
2. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, puo' chiederne la sospensione al Governo della Repubblica il quale, constatata la necessita' e' l'urgenza, puo' provvedere, ove occorra, a norma dell'art. 77 della Costituzione.
Art. 52
1. La Regione e' rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della.
2. Sardegna.
3. La Regione e' sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse,
Art. 53
1. La Regione e' rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessata.
Titolo VII. Revisione dello statuto
Art. 54
1. L'iniziativa di modificazione del presente Statuto puo' essere esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.
2. I progetti di modificazione del presente Statuito di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della.
3. Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.
4. Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima a deliberazione una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale puo' indire un referendum, consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.
5. Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.
6. Lei disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo.
Titolo VIII. Norme transitorie e finali
Art. 55
1. Le funzioni dell'Alto Commissariato della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sara' indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. La prima elezione del Consiglio regionale avra' luogo in conformita' all'art. 16 dello statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.
3. Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.
Art. 56
1. Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica, e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Strato alla Regione, nonche' le norme di attuazione del presente statuto.
2. Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.
Art. 57
1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Art. 58
1. La presente legge costituzionale entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque e spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI