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REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Testo in vigore al

Art. 73

1.

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, i prodotti delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, importati o no, che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalle regolamentazioni comunitarie o, a difetto, dalle regolamentazioni nazionali, non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto. Lo stesso vale:

-per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), che non siano di qualità sana, leale o mercantile;

-per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che non rispondano alle definizioni enunciate nell'allegato I ovvero a quelle adottate in applicazione del presente regolamento.

2.

Le condizioni di detenzione e di circolazione, la destinazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, nonché la determinazione dei criteri atti modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Secondo la stessa procedura sono adottate le condizioni secondo cui gli Stati membri possono autorizzare la detenzione, la circolazione e le destinazioni dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente regolamento diverse da quelle di cui al paragrafo 1, primo comma, o alle disposizioni adottate in applicazione del presente regolamento.

Titolo VI. Disposizioni generali

Art. 74

1.

Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 83:

a)i metodi d'analisi per individuare i componenti dei prodotti di cui all'articolo 1 e le regole per stabilire se tali prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;

b)se del caso, i limiti espressi in cifre degli elementi presenti che caratterizzano l'applicazione di determinate pratiche enologiche e le tabelle per il confronto dei dati analitici.

2.

Tuttavia, qualora non siano previsti i metodi di analisi comunitari o le norme di cui al paragrafo 1, sono applicabili:

a)quelli indicati nell'allegato A della convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di valutazione dei vini, del 13 ottobre 1954,

b)oppure, qualora tale allegato non ne preveda, i metodi tradizionalmente impiegati nello Stato membro interessato.

Art. 75

Possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 83, le disposizioni necessarie per evitare che il mercato vitivinicolo subisca perturbazioni a causa di una modifica del livello dei prezzi al momento del passaggio da una campagna viticola all'altra.

Art. 76

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 77

Secondo la procedura prevista all'articolo 83, possono essere decise misure transitorie che consentono di mettere in circolazione vini da tavola ottenuti anteriormente al 1o settembre 1976 che siano conformi alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I applicabile prima di tale data e che non rispondano a tale definizione quale si applica dopo la stessa data.

Le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio al regime instaurato dagli articoli 17, 26 e 66 nonché dall'allegato IV, in particolare per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 importati o non importati, provenienti dal raccolto 1977 e dai raccolti precedenti, sono stabilite secondo la stessa procedura.

Art. 78

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure di deroga eventualmente necessarie per porre rimedio ad una situazione eccezionale risultante da calamità naturali.

Art. 79

1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo e designano uno o più organismi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni stesse. Essi comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo:

-degli organismi di cui al primo comma,

-dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore del vino.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Qualora non siano applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 283/7217, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché gli organismi da essi designati collaborino direttamente con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri e con quelli dei paesi terzi che hanno concluso con la Comunità un accordo o un'intesa per una tale collaborazione, allo scopo di agevolare, tramite la reciproca informazione, la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui al primo comma.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, specialmente per quanto riguarda il controllo e le relazioni tra gli organismi di cui al paragrafo 1, quarto comma.

3. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Art. 80

Per creare le condizioni indispensabili all'applicazione integrale delle misure previste dal presente regolamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1o ottobre 1985 le dispozioni generali per l'istituzione di uno schedario viticolo comunitario. Queste disposizioni specificano in particolare gli obiettivi, le condizioni e i termini di attuazione dello schedario, nonché le relative modalità di finanziamento.

Art. 81

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Art. 82

1. È istituito un comitato di gestione per i vini, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rapresentante della Commissione.

2. In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Art. 83

1. Quando si fa riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

3.

La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Qualora esse non siano conformi al parere formulato dal comitato, tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Art. 84

Il comitato può prendere in esame ogni altra questione sollevata dal presidente, sia su iniziativa di quest'ulitmo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Art. 85

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articolo 39 e 110 del trattato.

Art. 86

1. I regolamenti (CEE) n. 337/79 e (CEE) n. 340/79 sono abrogati.

2.

I richiami ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regola-

mento.

Per i visto e i richiami dei regolamenti abrogati, vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato VIII.

Art. 87

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS ALLEGATO I DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, LETTERA a) 1.Uve fresche: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea. 2.Mosto di uve: il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol. 3.Mosto di uve parzialmente fermentato: il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol ed inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale; tuttavia, taluni v.q.p.r.d., il cui titolo alcolometrico volumico effettivo è inferiore ai tre quinti del loro titolo alcolometrico volumico totale, ma non inferiore a 5,5 % vol, non sono considerati come mosti di uve parzialmente fermentati. 4.Mosto di uve parzialmente fermentate, ottenuto con uve parzialmente appassite, denominato anche «vino dulce natural»: il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve parzialmente appassite, avente un tenore totale di zucchero minimo, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico volumico naturale e effettivo non inferiore a 8 % vol. 5.Mosto di uve fresche mutizzato con alcole: il prodotto -ottenuto nella Comunità, -avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol e -ottenuto mediante aggiunta, ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol e proveniente esclusivamente da vitigni di cui all'arti-colo 69: -di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole proveniente dalla distillazione delle uve secche, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol, -o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol. 6.Mosto di uve concentrato: il mosto di uve non caramellizzato -ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non sia inferiore a 50,9 %, -proveniente esclusivamente da varietà di viti di cui all'articolo 69, -prodotto nella Comunità, -ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte. Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol. 7.a)Definizione applicabile fino al 31 agosto 1987 Mosto di uve concentrato rettificato: il prodotto liquido non caramellizzato -ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non sia inferiore a 70,5 %; tuttavia, gli Stati membri possono consentire, per i prodotti utilizzati nel loro territorio, una lettura diversa, ma non inferiore a 51,9 %; -che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero, in acido tartarico non sia superiore ad 1 g/kg di zuccheri totali e le sue ceneri non siano superiori a 1,2 g/kg di zuccheri totali; -avente un tenore di: -fenoli totali compreso tra 100 e 400 mg/kg di zuccheri totali, -fenoli semplici non inferiore al 50 % dei fenoli totali, -saccarosio inferiore a 20 g/kg di zuccheri totali; -proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 69; -prodotto nella Comunità; -ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte. Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol. b)Definizione applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987 Mosto di uve concentrato rettificato: il prodotto liquido non caramellizzato: -ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato, alla temperatura di 20 °C, dal rifrattometro, - impiegato secondo il metodo previsto all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non sia inferiore a 70,5 %; tuttavia gli Stati membri possono consentire per i prodotti utilizzati sul loro territorio un valore diverso ma non inferiore a 51,9 %; -che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero; -che presenta le seguenti caratteristiche: -pH non superiore a 5, -densità ottica a 425 nm allo spessore di 1 cm non superiore a 0,100, -tenore di saccarosio non rivelabile con metodo analitico da stabilirsi, -tenore di etanolo non superiore a 0,5 g/kg di zuccheri totali, -tenore di azoto totale non superiore a 100 mg/kg di zuccheri totali, -un indice Folin-Ciocalteau non superiore a 4,00, -acidità totale non superiore a 10 milliequivalenti/kg di zuccheri totali, -tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali, -tenore di solfati non superiore a 2 milliequivalenti/kg di zuccheri totali, -tenore di cloruri non superiore a 1 milliequivalente/kg di zuccheri totali, -tenore di fosfati non superiore a 1 milliequivalente/kg di zuccheri totali, -tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali, -conduttività non superiore a 50m S/cm a 20 °C e a 25° Brix, -tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali; -proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 69; -prodotto nella Comunità; -ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte. Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol. 8.Succo di uve: il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato come tale; esso è ottenuto: a)dall'uva fresca o dal mosto di uve, o b)mediante ricostituzione: -dal mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato definito in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), o -dal succo di uve concentrato. Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol. 9.Succo di uve concentrato: il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non sia inferiore a 50,9 %. Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol. 10.Vino: il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o non, o di mosti di uve. 11.Vino nuovo ancora in fermentazione: il vino la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce. 12.Vino atto a diventare vino da tavola: il vino -proveniente esclusivamente da varietà di vite di cui all'articolo 69, -prodotto nella Comunità, -avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui è stato prodotto. 13.Vino da tavola: vino diverso dai v.q.p.r.d. -proveniente esclusivamente da varietà di vite di cui all'articolo 69, -prodotto nella Comunità, -avente, dopo le eventuali operazioni menzionate all'articolo 19, un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % vol - purché tale vino sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B - e non inferiore a 9 % vol per le altre zone viticole nonché un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15 % vol, -avente inoltre un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 grammi per litro, ossia 60 milliequivalenti al litro. Tuttavia, per i vini prodotti su talune superfici viticole da stabilirsi, ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui, il titolo alcolometrico volumico totale può essere portato a un massimo di 17 % vol. Il vino da tavola «retsina» è il vino da tavola oggetto della pratica enologica di cui all'allegato VI, punto 1, lettera n). 14.Vino liquoroso: il prodotto ottenuto nella Comunità, avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e ottenuto da mosto di uve o da vino, purché tali prodotti provengano da varietà di viti determinate scelte tra quelle di cui all'articolo 49 ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol: mediante concentrazione a freddo o mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione: iii)o di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole proveniente dalla distillazione di uve essiccate, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol, iii)o di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino ed avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol, iii)o di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, compresi in un elenco da stabilire e per i quali una tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato. iv)o di una miscela di tali prodotti. Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche, non fermentato, che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12 % vol. Inoltre, taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e compresi in un elenco da stabilire, ottenuti in conformità del precedente comma, possono presentare un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 15 % vol, qualora siffatta disposizione sia prevista dalla legislazione nazionale vigente alla data del 1o gennaio 1985. Fanno anche parte dei vini liquorosi i prodotti seguenti: a)i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, denominati anche «vino generoso», ottenuti sotto fioretta: -aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 15 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 22 % vol ed un tenore di zucchero inferiore a 5 g/l; -ottenuti da mosto di uve bianche provenienti da varietà di viti scelte tra quelle di cui all'articolo 69, e aventi un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 10,5 % vol; -elaborati con aggiunta di alcole di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol; b)i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, denominati anche «vino generoso de licor»: -aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol; -ottenuti da «vino generoso» con aggiunta di mosto di uve parzialmente fermentato, ricavato da uve parzialmente appassite, denominato anche «vino dulce natural», o da mosto di uve concentrato; c)i vini liquorosi di qualità, rossi, prodotti in regioni determinate: -aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol; -ottenuti da mosto di uve provenienti da varietà di viti scelte tra quelle di cui all'articolo 49, e aventi titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11 % vol; -elaborati mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione: ii)o di alcole neutro d'origine vinica, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol; ii)o di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino e avente un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 70 %. 15.Vino spumante: salvo deroga di cui all'articolo 67, paragrafo 2, primo comma, il prodotto ottenuto dalla prima o seconda fermentazione alcolica: -di uve fresche, -di mosto di uve, -di vino, atti a diventare vino da tavola, -di vino da tavola, -di v.q.p.r.d., -o, alle condizioni di cui all'articolo 68, di vino importato, caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar. 16.Vino spumante gassificato: il prodotto -ottenuto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 2, da vino da tavola, -prodotto nella Comunità, -caratterizzato all'atto della stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas, e -che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar. 17.Vino frizzante: il prodotto -ottenuto da vino da tavola, da v.q.p.r.d. o da prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d., purché tali vini o prodotti presentino un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol, -avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol, -che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar, -presentato in recipienti di 60 litri o meno. 18.Vino frizzante gassificato: il prodotto -ottenuto da vino da tavola, da v.q.p.r.d. o da prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d., -avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol, -che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione totalmente o parzialmente aggiunta non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar, -presentato in recipienti di 60 litri o meno. 19.Aceto di vino: l'aceto -ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di vino, -avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l. 20.Feccia di vino: il residuo che si deposita nei recipienti contenenti vino, dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato, nonché quello ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione di questo prodotto. Sono considerati feccia di vino anche: -il residuo che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato; -il residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto. 21.Vinaccia: il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no. 22.Vinello: il prodotto ottenuto -dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua, o -mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate. 23.Vino alcolizzato:il prodotto -avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol, -ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol,a un vino non contenente zucchero residuo, -avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l. ALLEGATO II TITOLI ALCOLOMETRICI 1.Titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura. 2.Titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura. 3.Titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale. 4.Titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento. 5.Titolo alcolometrico massico effettivo: il numero di kg di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto. 6.Titolo alcolometrico massico potenziale: il numero di kg di calcole puro che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto. 7.Titolo alcolometrico massico totale: la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale. ALLEGATO III TIPI DI VINO DA TAVOLA DI CUI ALL'ARTICOLO 27 1.I tipi di vino da tavola rossi sono: a)il vino da tavola rosso diverso da quello di cui alla lettera c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 10 % vol né superiore a 12 % vol; tale vino è denominato «tipo R I»; b)il vino da tavola rosso diverso da quello di cui alla lettera c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12,5 % vol né superiore a 15 % vol; tale vino è denominato «tipo R II»; c)il vino da tavola rosso proveniente dai vitigni del tipo «Portoghese»; tale vino è denominato «tipo R III»; 2.I tipi di vino da tavola bianchi sono: a)il vino da tavola bianco diverso da quello di cui alle lettere b) e c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 10 % vol né superiore a 13 % vol; tale vino è denominato «tipo A I»; b)il vino da tavola bianco proveniente dai vitigni del tipo Sylvaner o del tipo Mueller-Thurgau; tale vino è denominato «tipo A II»; c)il vino da tavola bianco proveniente dai vitigni del tipo Riesling; tale vino è denominato «tipo A III». ALLEGATO IV ZONE VITICOLE 1.La zona viticola A comprende: a)nella Repubblica federale di Germania: le superfici vitate non comprese nella zona viticola B; b)in Belgio: l'area viticola belga; c)nel Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese; d)nei Paesi Bassi: l'area viticola olandese; e)nel Regno Unito; l'area viticola britannica. 2.La zona viticola B comprende: a)nella Repubblica federale di Germania: le superfici vitate nella regione determinata Baden; b)in Francia: le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti: -per l'Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin, -per la Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, -per la Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne, -per il Jura: Ain, Doubs, Jura e Haute-Saône, -per la Savoie: Savoie, Haute-Savoie, -per la Val de Loire: Cher, Deux-Sèves, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, nonché le superfici vitate del circondario di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre. 3.La zona viticola C I a) comprende in Francia le superfici vitate: a)nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre, (escluso il circondario di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne; b)nei circondari di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar); c)nel circondario di Tournon, nei cantoni d'Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Étienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e La Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell'Ardèche. 4.La zona viticola C I b) comprende in Italia le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta, nonché nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno. 5.La zona viticola C II comprende: a)in Francia le superfici vitate: -nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni d'Olette e d'Arles-sur-Tech), Vaucluse; -nella parte del dipartimento del Var delimitata a sud dal limite settentrionale dei comuni di Evenos, le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime; -nel circondario di Nyons e nei cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar nel dipartimento della Drôme; -nelle unità amministrative del dipartimento dell'Ardèche che non figurano al punto 3 c); b)in Italia: le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, ad eccezione della provincia di Sondrio, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, ad eccezione della provincia di Belluno, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola d'Elba, le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago ponziano e le isole di Capri e d'Ischia. 6.La zona viticola C III a) comprende in Grecia le superfici vitate nei nomoi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Leícada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi, nonché nell'isola di Santorin. 7.La zona viticola C III b) comprende: a)in Francia, le superfici vitate: -nei dipartimenti della Corsica; -nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare ed un tracciato delimitato dai comuni (pure compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime; -nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech nel dipartimento Pyrénées-Orientales; b)in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie; c)in Grecia, le superfici vitate non comprese nel punto 6. 8.La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981. ALLEGATO V SVILUPPO DEL POTENZIALE VITICOLO: DEFINIZIONI a)Estirpazione: l'eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno piantato a vite. b)Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la costituzione di un vigneto di piante madri di portinnesto. c)Reimpianto: l'impianto di viti effettuato in virtù d'un diritto di reimpianto. d)Nuovo impianto: un impianto di viti che non corrisponde alla definizione di reimpianto di cui alla lettera c). e)Diritto di reimpianto: il diritto di realizzare su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella estirpata, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, un impianto di viti durante otto campagne successive a quella in cui ha avuto luogo una estirpazione regolarmente dichiarata. ALLEGATO VI ELENCO DELLE PRATICHE E DEI TRATTAMENTI ENOLOGICI AUTORIZZATI 1.Pratiche e trattamenti enologici che possono essere effettuati sulle uve fresche, sul mosto d'uve, sul mosto d'uve parzialmente fermentato, sul mosto d'uve concentrato e sul vino nuovo ancora in fermentazione: a)arieggiamento; b)trattamenti termici; c)centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria; e)utilizzazione di lieviti per vinificazione; f)applicazione di una o più delle pratiche seguenti, per favorire lo sviluppo dei lieviti: -aggiunta: -di fosfato di ammonio bibasico o di solfato di ammonio nel limite rispettivo di 0,3 g/l; -di solfito di ammonio o di bisolfito di ammonio nel limite rispettivo di 0,2 g/l. Questi prodotti possono anche esser utilizzati congiuntamente, nel limite globale di 0,3 g/l, fatto salvo il suddetto limite di 0,2 g/l; -aggiunta di dicloridrato di tiamina, nel limite di 0,6 mg/l espressi in tiamina; g)utilizzazione di anidride solforosa, detta altresí biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, h)eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici; i)trattamento dei mosti bianchi e dei vini bianchi nuovi ancora in fermentazione con carbone per uso enologico, nel limite di 100 g di prodotto secco per ettolitro; j)chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico: -gelatina alimentare, -colla di pesce, -caseina e caseinati di potassio, -albumina animale, -bentonite, -diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale, -caolino, -tannino, -enzimi pectolitici; k)utilizzazione di acido sorbico o di sorbato di potassio; l)uso di acido tartarico per l'acidificazione alle condizioni di cui all'articolo 21 e all'articolo 23; m)impiego per la disacidificazione, alle condizioni previste agli articoli 21 e 23, di uno o più dei prodotti seguenti: -tartrato neutro di potassio, -bicarbonato di potassio, -carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico, -tartrato di calcio o acido tartarico alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma; n)aggiunta di resina di pino di Aleppo alle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 3, secondo e terzo comma. 2.Pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati per il mosto di uve destinato alla preparazione di mosto di uve concentrato rettificato: a)arieggiamento; b)trattamenti termici; c)centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto e)eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici; f)trattamento con carboni per uso enologico; g)uso di carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di doppio sale di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico; h)uso di resine scambiatrici di ioni in condizioni da determinarsi. 3.Pratiche e trattamenti enologici che possono essere applicati per il mosto di uve parzialmente fermentato, destinato al consumo umano diretto nello stato in cui si trova, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante ed i v.q.p.r.d.: a)utilizzazione nei vini secchi e in quantità non superiori al 5 %, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi; b)arieggiamento o immissione di argo o azoto; c)trattamenti termici; d)centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui di carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria; f)aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di andidride g)utilizzazione, alle condizioni previste dalla regolamentazione di potassio o pirosolfito di potassio; h)aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale di acido sorbico del prodotto trattato, immesso al consumo umano diretto, non sia superiore a 200 mg/l; i)aggiunta di acido L-ascorbico nel limite di 150 mg/l; j)aggiunta di acido citrico, ai fini della stabilizzazione del vino, purché il tenore finale del vino trattato non sia superiore a 1 g/l; k)l'impiego per l'acidificazione, alle condizioni previste agli articoli 21 e 23: -di acido tartarico, o -di acido malico alle condizioni adottate in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 6, secondo trattino; l)impiego per la disacidificazione, alle condizioni previste agli articoli 21 e 23, di uno o più dei prodotti seguenti: -tartrato neutro di potassio, -bicarbonato di potassio, -carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico, -tartrato di calcio o acido tartarico alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma; m)chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico: -gelatina alimentare, -colla di pesce, -caseina e caseinati di potassio, -albumina animale, -bentonite, -diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale, -caolino; n)aggiunta di tannino; o)trattamento dei vini bianchi con carbone per uso enologico nei limiti di 100 g di prodotto secco per ettolitro; p)trattamento, a condizioni da stabilire: -dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio; -dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2; q)aggiunta di acido metatartarico nei limiti di 100 mg/l; r)uso di gomma arabica; s)uso di acido DL-tartarico a condizioni da determinare per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza; t)impiego per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento: -di alginato di calcio o -di alginato di potassio o -di alginato di sodio alle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma; u)uso di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per creare un'atmosfera sterile, unicamente negli Stati membri in cui è tradizionalmente utilizzato e fino a quando non sia vietato dalla legislazione nazionale, a condizione che vengano impiegati solo recipienti di contenuto superiore a 20 litri e che nessuna traccia di isotiocianato di allile sia presente nei vini; v)aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro; w)trattamento mediante solfato di rame nei limiti di 20 mg/l alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, purché il prodotto trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 mg/l. ALLEGATO VII TASSI FORFETTARI DEI TENORI DI ZUCCHERI ADDIZIONATI E DI ZUCCHERI NATURALI DEI SUCCHI DI UVE Numero della tariffa doganaleDesignazione delle merciTassi forfettari dei tenori di zuccheriaddizionati naturali 123420.07 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: A.di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C: I.Succhi di uve (compresi i mosti d'uva): b)di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto: 1.aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %49 15 B.di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C: I.Succhi di uve (compresi i mosti d'uva), di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere: b)di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto: 1.di uve: aa)concentrati: 11.aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %49 15 bb)altri: 11.aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %49 15 ALLEGATO VIII TABELLA DI CONCORDANZA Regolamento (CEE) n. 337/79Presente regolamentoArticolo 1Articolo 1 Articolo 2Articolo 27 Articolo 3Articolo 28 Articolo 3 bisArticolo 29 Articolo 4Articolo 30 Articolo 5Articolo 31 Articolo 6Articolo 47 Articolo 7Articolo 32 Articolo 9Articolo 33 Articolo 10Articolo 34 Articolo 11Articolo 38 Articolo 12 bisArticolo 42 Articolo 12 terArticolo 49 Articolo 14Articolo 45 Articolo 14 bisArticolo 46 Articolo 14 terArticolo 44 Articolo 15Articolo 41 Articolo 15 bisArticolo 43 Articolo 16Articolo 52 Articolo 17Articolo 53 Articolo 18Articolo 54 Articolo 19Articolo 55 Articolo 20Articolo 56 Articolo 21Articolo 57 Articolo 22Articolo 58 Articolo 23Articolo 59 Articolo 24Articolo 60 Articolo 25Articolo 61 Articolo 26Articolo 62 Articolo 27Articolo 2 Articolo 28Articolo 3 Articolo 29Articolo 4 Articolo 29 bisArticolo 5 Articolo 30, paragrafo 1Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 30, paragrafo 2Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 30, paragrafo 3Articolo 6, paragrafo 4 Articolo 30 bis, paragrafo 1Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 30 bis, paragrafo 2Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 30 bis, paragrafo 3Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 30 bis, paragrafo 3 bisArticolo 7, paragrafo 5 Articolo 30 bis, paragrafo 4Articolo 7, paragrafo 6 Articolo 30 terArticolo 8 Articolo 30 quaterArticolo 9 Articolo 30 quinquiesArticolo 10 Articolo 30 sexiesArticolo 11 Articolo 30 septiesArticolo 12 Articolo 31, paragrafo 1Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 31, paragrafo 2Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 31, paragrafo 3Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 31, paragrafo 4, primo commaArticolo 13, paragrafo 5 Articolo 31, paragrafo 4, secondo commaArticolo 14, paragrafo 7 Articolo 31 bisArticolo 14 Articolo 32Articolo 18 Articolo 33Articolo 19 Articolo 33 bisArticolo 20 Articolo 34Articolo 21 Articolo 35Articolo 22 Articolo 36, paragrafo 1, primo commaArticolo 23, paragrafo 1, primo comma Articolo 36, paragrafo 1, secondo commaArticolo 23, paragrafo 1, secondo comma Articolo 36, paragrafo 1, terzo commaArticolo 23, paragrafo 1, terzo comma Articolo 36, paragrafo 1, quarto commaArticolo 23, paragrafo 1, quarto comma Articolo 36, paragrafo 1, quinto commaArticolo 23, paragrafo 2, primo comma Articolo 36, paragrafo 1, sesto commaArticolo 23, paragrafo 2, secondo comma Articolo 36, paragrafo 2Articolo 23, paragrafo 3 Articolo 36, paragrafo 3Articolo 23, paragrafo 4 Articolo 37Articolo 24 Articolo 38Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 39Articolo 35 Articolo 40Articolo 36 Articolo 40 bisArticolo 37 Articolo 41Articolo 39 Articolo 41 bisArticolo 40 Articolo 41 quaterArticolo 48 Articolo 42Articolo 25 Articolo 43, paragrafo 1Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 43, paragrafo 2Articolo 16, paragrafo 4 Articolo 43, paragrafo 3Articolo 16, paragrafo 5 Articolo 43, paragrafo 3 bisArticolo 16, paragrafo 6 Articolo 43, paragrafo 4Articolo 16, paragrafo 7 Articolo 43, paragrafo 5Articolo 16, paragrafo 8 Articolo 43, paragrafo 6Articolo 16, paragrafo 9 Articolo 44Articolo 65 Articolo 45Articolo 66 Articolo 46, paragrafo 1, primo commaArticolo 15, paragrafo 1 Articolo 46, paragrafo 1, secondo commaArticolo 16, paragrafo 1 Articolo 46, paragrafo 1, terzo commaArticolo 15, paragrafo 3 Articolo 46, paragrafo 2Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 46, paragrafo 3, secondo commaArticolo 17, paragrafo 1, primo comma Articolo 46, paragrafo 3, terzo commaArticolo 17, paragrafo 1, secondo comma Articolo 46, paragrafo 3, quarto commaArticolo 17, paragrafo 2 Articolo 46, paragrafo 3, quinto commaArticolo 17, paragrafo 3 Articolo 46, paragrafo 3, sesto comma Articolo 46, paragrafo 4Articolo 15, paragrafo 4 Articolo 46, paragrafo 5Articolo 15, paragrafo 5 Articolo 46, paragrafo 6Articolo 15, paragrafo 6 Articolo 47Articolo 26 Articolo 48, paragrafo 1Articolo 54, paragrafo 1, tweede comma Articolo 48, paragrafo 2Articolo 67, paragrafo 1 Articolo 48, paragrafo 3, lettera a)Articolo 67, paragrafo 2 Articolo 48, paragrafo 3, lettera b)Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 48, paragrafo 3, lettera c)Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma Articolo 48, paragrafo 4Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 48, paragrafo 4Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 48, paragrafo 5, primo commaArticolo 67, paragrafo 3, primo comma Articolo 48, paragrafo 5, secondo commaArticolo 67, paragrafo 3, secondo comma Articolo 48, paragrafo 5, terzo commaArticolo 67, paragrafo 3, terzo comma Articolo 48, paragrafo 5, quarto commaArticolo 67, paragrafo 4 Articolo 48, paragrafo 5, quinto commaArticolo 67, paragrafo 5 Articolo 48, paragrafo 5, sesto comma Articolo 48, paragrafo 5, settimo commaArticolo 67, paragrafo 6 Articolo 48, paragrafo 5, ottavo comma Articolo 48, paragrafo 6Articolo 67, paragrafo 8 Articolo 48 bisArticolo 68 Articolo 49Articolo 69 Articolo 50, paragrafo 1Articolo 70, paragrafo 1 Articolo 50, paragrafo 2Articolo 70, paragrafo 2 Articolo 50, paragrafo 3, primo commaArticolo 70, paragrafo 3, primo comma Articolo 50, paragrafo 3, secondo commaArticolo 70, paragrafo 3, secondo comma Articolo 50, paragrafo 3, terzo commaArticolo 70, paragrafo 3, terzo comma Articolo 50, paragrafo 3, quarto commaArticolo 70, paragrafo 4 Articolo 50, paragrafo 3, quinto commaArticolo 70, paragrafo 5 Articolo 50, paragrafo 3, sesto commaArticolo 70, paragrafo 6 Articolo 50, paragrafo 4Articolo 70, paragrafo 7 Articolo 50, paragrafo 5Articolo 70, paragrafo 8 Articolo 51Articolo 73 Articolo 52Articolo 63 Articolo 53Articolo 71 Articolo 54, paragrafo 1, primo commaArticolo 72, paragrafo 1, primo comma Articolo 54, paragrafo 1, secondo commaArticolo 72, paragrafo 1, secondo comma Articolo 54, paragrafo 2Articolo 72, paragrafo 2 Articolo 54, paragrafo 3Articolo 72, paragrafo 3 Articolo 54, paragrafo 4Articolo 72, paragrafo 4 Articolo 54, paragrafo 5Articolo 72, paragrafo 5 Articolo 55Articolo 64, paragrafo 1 Articolo 56Articolo 50 Articolo 57Articolo 51 Articolo 59Articolo 76 Articolo 60Articolo 75 Articolo 61Articolo 77 Articolo 62Articolo 78 Articolo 63, paragrafo 1Articolo 64, paragrafo 2 Articolo 63, paragrafo 2Articolo 74, paragrafo 1 Articolo 63, paragrafo 3Articolo 74, paragrafo 2 Articolo 64Articolo 79 Articolo 64 bisArticolo 80 Articolo 65Articolo 81 Articolo 66Articolo 82 Articolo 67Articolo 83 Articolo 68Articolo 84 Articolo 69Articolo 85 Articolo 70Articolo 86 Articolo 71Articolo 87 Allegato IAllegato II Allegato II, punto 1Allegato I, punto 1 Allegato II, punto 2Allegato I, punto 2 Allegato II, punto 3Allegato I, punto 3 Allegato II, punto 3 bisAllegato I, punto 4 Allegato II, punto 4Allegato I, punto 5 Allegato II, punto 5Allegato I, punto 6 Allegato II, punto 5 bisAllegato I, punto 7, lettera a) Allegato II, punto 5 bisAllegato I, punto 7, lettera b) Allegato II, punto 6Allegato I, punto 8 Allegato II, punto 7Allegato I, punto 9 Allegato II, punto 8Allegato I, punto 10 Allegato II, punto 9Allegato I, punto 11 Allegato II, punto 10Allegato I, punto 12 Allegato II, punto 11Allegato I, punto 13 Allegato II, punto 12Allegato I, punto 14 Allegato II, punto 13Allegato I, punto 15 Allegato II, punto 14Allegato I, punto 16 Allegato II, punto 15Allegato I, punto 17 Allegato II, punto 16Allegato I, punto 18 Allegato II, punto 17Allegato I, punto 19 Allegato II, punto 18Allegato I, punto 20 Allegato II, punto 19Allegato I, punto 21 Allegato II, punto 20Allegato I, punto 22 Allegato II, punto 21Allegato I, punto 23 Allegato IIIAllegato VI Allegato III, punto 1 bisAllegato VI, punto 2 Allegato III, punto 2Allegato VI, punto 3 Allegato III, punto 2, lettera v)Allegato VI, punto 3, lettera u) Allegato III, punto 2, lettera w)Allegato VI, punto 3, lettera v) Allegato III, punto 2, lettera x)Allegato VI, punto 3, lettera w) Allegato IV bisAllegato V Allegato IV bis, lettera a)Allegato V, lettera a) Allegato IV bis, lettera b)Allegato V, lettera b) Allegato IV bis, lettera c)Allegato V, lettera e) Allegato IV bis, lettera d)Allegato V, lettera c) Allegato IV bis, lettera e)Allegato V, lettera d) Allegato VIAllegato VII Regolamento (CEE) n. 340/79Presente regolamentoArticolo 1Allegato III, punto 1 Articolo 2Allegato III, punto 2 Articolo 3Articolo 27, paragrafo 5