Sez. 5, Sentenza n. 559 del 29/05/1968 Ud. (dep. 05/07/1968) Rv. 108584 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE -DETERMINAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO -RIFERIMENTO ALLA QUANTITA DI DANNO PROVATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE -DETERMINAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO -RIFERIMENTO ALLA QUANTITA DI DANNO PROVATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La Determinazione della provvisionale, in Sede penale, ha carattere delibativo e puo farsi in base a giudizio presuntivo. Detta valutazione e rimessa alla discrezionalita del giudice di merito, perche trattasi di pronunzia provvisoria, che non acquista efficacia di giudicato in Sede di giudizio sulla liquidazione del danno, ed e sottratta alle regole sancite dall'art.278 cod.proc.civ., secondo cui la provvisionale deve essere contenuta nei limiti della quantita per la quale il giudice ritiene gia raggiunta la prova. (V.108190, 106813, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)