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Sez. 5, Sentenza n. 559 del 29/05/1968 Ud. (dep. 05/07/1968) Rv. 108584 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE -DETERMINAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO -RIFERIMENTO ALLA QUANTITA DI DANNO PROVATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108584-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE -DETERMINAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO -RIFERIMENTO ALLA QUANTITA DI DANNO PROVATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La Determinazione della provvisionale, in Sede penale, ha carattere delibativo e puo farsi in base a giudizio presuntivo. Detta valutazione e rimessa alla discrezionalita del giudice di merito, perche trattasi di pronunzia provvisoria, che non acquista efficacia di giudicato in Sede di giudizio sulla liquidazione del danno, ed e sottratta alle regole sancite dall'art.278 cod.proc.civ., secondo cui la provvisionale deve essere contenuta nei limiti della quantita per la quale il giudice ritiene gia raggiunta la prova. (V.108190, 106813, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)