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Sez. L, Sentenza n. 12677 del 29/08/2003 (Rv. 566389 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico autonomo - Effetti - Subentro di un nuovo soggetto nei rapporti in atto - Conseguenze sui rapporti di lavoro in corso - Applicabilità della disciplina contrattuale - Residua possibilità di applicare le precedenti norme in materia di dimissioni - Esclusione - Dubbio di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566389-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

Poiché il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nell'attuare la trasformazione della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, denominato Ente Poste Italiane, ha dato luogo alla costituzione di un nuovo soggetto, subentrato nei rapporti di cui era titolare un'amministrazione autonoma dello Stato, che si avvale nello svolgimento della propria attività istituzionale dei medesimi strumenti giuridici dei soggetti privati, i rapporti di lavoro in corso al momento del subentro sono divenuti di diritto privato e quindi, necessariamente, di natura contrattuale. Ne consegue che, essendo, da tale momento, la disciplina del rapporto di lavoro divenuta incompatibile con regolamentazioni che assumano a loro indefettibile presupposto la natura non contrattuale del rapporto stesso, alle dimissioni del dipendente rassegnate dopo il subentro del nuovo soggetto non è più applicabile l'art. 124 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sicché non è più configurabile la possibilità di revocare le dimissioni disciplinata dalla predetta disposizione. Le dimissioni, infatti, secondo la disciplina privatistica costituiscono un atto unilaterale recettizio, idoneo, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro, a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro, sicché la eventuale successiva revoca non può eliminare l'effetto risolutivo già conseguito se non in forza del consenso dello stesso datore di lavoro. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento rispetto ad alcune categorie di pubblici dipendenti fruenti di trattamenti più favorevoli in materia di revoca delle dimissioni, avuto riguardo alla natura privatistica del rapporto dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, che rende non assimilabili le situazioni poste a confronto.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 124, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)