Disciplina dell'imposta di registro
Testo in vigore al
Art. 53 Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione
1. Il pagamento dell'imposta complementare dovuta in base all'accertamento definitivo del valore imponibile o alla presentazione di una delle denuncie previste dall'art. 18 deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
3. Il pagamento delle imposte, delle sopratasse e delle pene pecuniarie eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento.
Art. 54 Riscossione in pendenza del giudizio, riscossione coattiva e privilegio
1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:
a) di imposta complementare per il maggior valore accertato dall'ufficio, nel qual caso l'ufficio stesso procede, dopo la decisione di primo grado, alla riscossione della meta' dell'imposta dovuta sulla differenza fra valore deciso e valore dichiarato, e dopo la decisione di secondo grado alla riscossione dell'intera imposta ancora dovuta in relazione al valore deciso;
b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione centrale o della corte d'appello.
2. Il pagamento delle imposte di cui al comma precedente e dei relativi accessori, sopratasse e interessi, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica, da parte dell'ufficio, dell'avviso di liquidazione.
3. Le pene pecuniarie sono riscosse dopo che la decisione della controversia e' divenuta definitiva.
4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sopratasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile.
6. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data della registrazione.
Art. 55 Soggetti obbligati al pagamento
1. Oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto l'atto ed ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto le denuncie di cui agli articoli 12 e 18 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.
2. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.
3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta a un atto sono solidalmente responsabili per il pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione e l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.
4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa.
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli registrati volontariamente obbligato al pagamento dell'imposta e' esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
6. Nei contratti in cui e' parte lo Stato obbligato al pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte contraente anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
7. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o di trasferimento coattivo della proprieta' o di diritti reali di godimento l'imposta e' dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa.
Art. 56 Subingresso nelle azioni e privilegi dell'amministrazione
1. I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10 che hanno pagato l'imposta subentrano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio una ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.
2. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non fossero dovute o fossero dovute in misura minore.
Art. 57 Registrazione a debito
1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali siano interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti. La registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
2) gli atti formati nell'interesse dei detti soggetti dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
3) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 58 Modalita' per la registrazione a debito
1. La registrazione a debito si esegue a norma dello art. 16 indicando, nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto, che questo fu compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in questo ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorita' giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.
Art. 59 Recupero delle imposte prenotate a debito
1. Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282 sul gratuito patrocinio e successive modificazioni e integrazioni.
2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali abbiano richiesto la registrazione a debito quando non osservino le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti abbiano fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.
Titolo sesto. Disposizioni varie
Art. 60 Nullita' dei patti contrari alla legge
1. I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.
Art. 61 Comunicazione di atti e notizie
1. I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali di cui all'art. 10, numeri 2) e 3) debbono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.
2. Le copie e gli estratti di cui al precedente comma, attestati conformi all'originale, debbono essere rilasciati gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve.
3. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai testamenti.
Art. 62 Attestazione degli estremi di registrazione degli atti
1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso enunciati negli atti stessi.
Art. 63 Divieto di allegare o enunciare atti non registrati
1. Salvo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile, i pubblici ufficiali non possono allegare o enunciare negli atti da loro formati, non soggetti a registrazione in termine fisso, gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati.
2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo ed i pubblici ufficiali non possono ricevere in deposito ne' assumere a base dei loro provvedimenti gli atti di cui al precedente comma e quelli soggetti a registrazione in caso d'uso e non registrati.
3. Il divieto di cui al precedente comma non si applica per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso allegati alle citazioni, ai ricorsi, o agli scritti defensionali, e comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, nonche' ai provvedimenti giurisdizionali ed ai lodi arbitrali. Tuttavia nei giudizi civili, amministrativi e arbitrali tali atti, o copia autentica di essi, devono essere inviati, a cura del cancelliere, del segretario, del presidente del collegio arbitrale o dello arbitro unico, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di deposito o di pubblicazione del provvedimento o del lodo emesso in base agli atti medesimi.
Art. 64 Divieto di rilascio di atti non registrati
1. I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10 possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi siano stati registrati, indicando gli estremi della registrazione con apposita attestazione da loro sottoscritta.
2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica:
1) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, di lodi arbitrali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;
2) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 63;
3) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari.
3. Nella ipotesi di cui al precedente comma deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciato prima della registrazione un'annotazione attestante l'uso per il quale e' rilasciato.
Art. 65 Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali
1. I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10, i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.
2. Sul repertorio gli atti devono essere annotati giorno per giorno, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalita' e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito.
3. A margine dell'annotazione di cui al comma precedente devono essere indicati gli estremi della registrazione.
4. Negli uffici amministrativi, nei quali piu' funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si puo' tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.
5. I fogli dei repertori dei cancellieri, segretari giudiziali, ufficiali giudiziari ed uscieri devono essere numerati e vidimati dal presidente dell'organo giurisdizionale o dal pretore dal quale dipendono; quelli degli altri soggetti indicati nel primo comma dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio.
6. Per i notai si applicano le norme della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 66 Controllo del repertorio
1. I soggetti di cui al precedente articolo devono ogni quattro mesi, nei giorni stabiliti dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.
2. Dopo aver controllato la regolare tenuta del repertorio e la regolare registrazione degli atti in esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, l'ufficio appone il proprio visto sul repertorio dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.
3. L'ufficio non puo' trattenere il repertorio per piu' di quarantotto ore.
Titolo settimo. Sanzioni
Art. 67 Omissione o tardivita' della richiesta di registrazione e della presentazione della domanda
1. Per l'omissione della richiesta di registrazione degli atti e della presentazione delle denuncie previste dallo art. 18 si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.
2. La pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto, con un minimo di duemila lire, se il ritardo non supera i trenta giorni e sempreche' non sia stata notificata l'ingiunzione.
Art. 68 Tardivita' del pagamento
1. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 53 si applica una sopratassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.
Art. 69 Insufficiente dichiarazione di valore
1. Se l'imposta deve essere commisurata al valore venale di beni o di diritti si applica, qualora il valore definitivamente accertato superi di un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da meta' a due volte la imposta dovuta sulla differenza tra i due valori.
2. La pena pecuniaria e' raddoppiata se il valore definitivamente accertato e' superiore al doppio di quello dichiarato ed e' ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento e' divenuto definitivo perche' il contribuente non ha proposto ricorso o vi ha aderito, ai sensi dell'art. 50, prima della decisione della commissione tributaria di primo grado.
Art. 70 Occultazione di corrispettivo
1. Salva l'applicazione dell'articolo precedente, se in un atto o in una denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto si applica la pena pecuniaria da quattro ad otto volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato.
Art. 71 Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio
1. I pubblici ufficiali che non abbiano osservato le disposizioni dell'art. 65 sono puniti con la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire. Qualora non regolarizzino il repertorio entro il termine stabilito dalla amministrazione finanziaria possono essere sospesi dallo esercizio delle funzioni.
2. Per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del primo comma dell'art. 66, il pubblico ufficiale e' punito con la pena pecuniaria indicata nel comma precedente, e puo' essere sospeso dall'esercizio delle funzioni quando il ritardo superi i trenta giorni.
3. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dello ufficio del registro, promuove dall'autorita' competente l'applicazione della sospensione prevista nei commi precedenti.
Art. 72 Altre infrazioni
1. Chi presenta per la registrazione un atto che non contiene l'indicazione della data e' punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a cinquecentomila lire.
2. Il contribuente che dichiari di non possedere, rifiuti di esibire o sottragga comunque all'ispezione le scritture contabili che vi sono soggette ai sensi del terzo comma dell'art. 48 e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione.
3. In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli uffici del registro, ai sensi dell'art. 61, si applica la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire.
4. Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente decreto e' punita, se non sia stato diversamente disposto, con la pena pecuniaria da diecimila a cinquantamila lire.
Art. 73 Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e sopratasse
1. L'ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse previste nel presente decreto mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se e' dovuta anche l'imposta, la sanzione puo' essere irrogata con lo stesso avviso.
2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravita' del danno e del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
3. Le pene pecuniarie e le sopratasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.