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Sez. 3, Sentenza n. 877 del 29/01/1991 (Rv. 470711 - 01)

Giudizio civile e penale (rapporto) - Dichiarazione | Successivo intervento di causa di estinzione del reato - Giudice civile - Accertamento della esistenza di un reato - Potere relativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470711-01

Giudizio civile e penale (rapporto) - Dichiarazione

Nel giudizio di risarcimento di danni da fatto illecito, integrante in astratto una ipotesi di reato, qualora, successivamente al provvedimento di "archiviazione" emesso ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen. abr., intervenga una causa di estinzione del reato, il potere di accertare, ai fini risarcitori, l'esistenza o non del reato spetta al giudice civile, giustificandosi l'eccezionale trasmigrazione di tale potere col fatto che la causa estintiva del reato interviene in un momento in cui il processo penale non è stato ancora promosso, mentre ne è precluso il futuro promovimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)