Sez. 1 - , Sentenza n. 16982 del 27/06/2018 (Rv. 649674 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Separazione personale dei coniugi - Convivenza more uxorio intrapresa da uno dei due - Cessazione dell’obbligo dell’altro di corrispondere l’assegno di mantenimento - Fondamento - Condizioni.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)