Sez. L, Sentenza n. 3652 del 05/06/1981 (Rv. 414278 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI TESI GIURIDICHE - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - VIZIO DI MOTIVAZIONE SU QUESTIONE GIURIDICA - POTERI DELLA CASSAZIONE - SINDACATO DELLA MOTIVAZIONE - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI TESI GIURIDICHE - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - VIZIO DI MOTIVAZIONE SU QUESTIONE GIURIDICA - POTERI DELLA CASSAZIONE - SINDACATO DELLA MOTIVAZIONE - PRECLUSIONE.*
L'omesso esame di tesi giuridiche, prospettate da una delle parti, non riferendosi all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, non integra gli estremi del difetto di motivazione, deducibile autonomamente come motivo di ricorso per Cassazione, ma puo soltanto valere a sorreggere od a completare le censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto mosse alla sentenza. Pertanto, allorche con un motivo di ricorso per Cassazione si prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, ma un'astratta questione di diritto, il giudice di legittimita - investito, a norma dell'art 384 cod proc civ, del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata - e chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge piuttosto che a sindacarne la motivazione, e persino l'eventuale Mancanza di questa deve considerarsi irrilevante, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. (Conf 199/76, mass n 378855).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)