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Sez. 5, Sentenza n. 8684 del 23/01/2004 Ud. (dep. 26/02/2004) Rv. 228751 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI | Manipolazione ad opera del pubblico ufficiale della domanda di condono edilizio - Reato di cui all'art. 476 cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228751-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI

In tema di falso documentale, integra il reato di cui all'art. 476 cod. pen.(falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) la condotta del pubblico ufficiale il quale manipoli le domande di condono edilizio - modificandole e sostituendo la documentazione allegata (disegni, schede catastali e modelli ministeriali) così da far conseguire la sanatoria per opere realizzate dopo la presentazione delle domande ovvero per superfici superiori a quelle originariamente indicate -, in quanto il documento del privato recepito dalla Pubblica Amministrazione riceve un contenuto aggiuntivo per effetto delle successive integrazioni di fonte pubblicistica e per tale nuovo profilo, che presenta autonomia funzionale, è qualificabile come atto pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)