Sez. 1, Sentenza n. 6237 del 03/06/1991 (Rv. 472497 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere | Ammissione di un credito residuo - Effetti.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere
L'ammissione al passivo di un credito residuo, ancorché in via definitiva e senza riserve, implica soltanto un accertamento circa la sussistenza del titolo giustificativo di tale residuo e non anche circa l'insussistenza di un credito più consistente, di modo che prescinde da qualsiasi indagine sulla validità ed opponibilità alla massa di pagamenti parziali antecedenti, pur se indicati dall'istante per chiarire contabilmente le ragioni della propria pretesa limitata rispetto ad un credito originario di maggior importo. Pertanto, esulando questo tema dall'oggetto del giudizio di ammissione al passivo, il provvedimento che definisce quel giudizio lascia impregiudicate le relative questioni e non preclude alla curatela l'esperimento dell'azione revocatoria in ordine agli atti estintivi delle maggiori ragioni del creditore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)