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Sez. L - , Sentenza n. 25148 del 24/10/2017 (Rv. 645888 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI | Rito del lavoro - Preclusione nelle contestazioni e nelle richieste di prova - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645888-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI

Nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo, ma non quando il fatto é stato allegato correttamente ma, per mero errore, é stato prodotto un documento non pertinente. (Nel caso di specie, la S.C., in presenza di un recesso datoriale per il quale era stata prodotta per errore altra impugnativa stragiudiziale, ha escluso la ricorrenza di una preclusione processuale e ritenuto che rientrasse nel potere del giudice acquisire di ufficio il documento esatto, ove realmente esistente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)