Sez. 1, Sentenza n. 7646 del 16/10/1987 (Rv. 455543 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - POLIZZA STIPULATA CON RIFERIMENTO A TARGA IN PROVA - MANCATA APPOSIZIONE DELLA TARGA SUL VEICOLO MESSO IN CIRCOLAZIONE - INESISTENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA - SANZIONE APPLICABILE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - POLIZZA STIPULATA CON RIFERIMENTO A TARGA IN PROVA - MANCATA APPOSIZIONE DELLA TARGA SUL VEICOLO MESSO IN CIRCOLAZIONE - INESISTENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA - SANZIONE APPLICABILE.*
La copertura assicurativa della responsabilità civile, discendente da polizza stipulata con riferimento a "targa in prova", opera per il veicolo che circoli munito di detta targa. Pertanto, il titolare di targa in prova, che non provveda ad apporla sul veicolo messo in circolazione, incorre nella infrazione contemplata dall'art. 32 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, per inosservanza dell'Obbligo di Assicurazione, indipendentemente dall'esistenza di quella polizza. (V Cass pen 147/82, mass n 151509).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)