Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio
Testo in vigore al
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale1, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
La direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari3, la prima direttiva (77/780/CEE) del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio4, la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi5, la seconda direttiva (89/646/CEE) del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio6, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi7, la direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi8, la direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi9, hanno subito diverse e sostanziali modifiche. Ai fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di dette direttive raggruppandole in un testo unico.
In applicazione del trattato, è vietata qualsiasi discriminazione in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, fondata rispettivamente sulla nazionalità o sul fatto che l'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui la prestazione è eseguita.
Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti enti sono sottoposti.
La presente direttiva costituisce lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno decisa con l'atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi.
I lavori di coordinamento in materia di enti creditizi devono applicarsi a tutti questi enti, sia per proteggere il risparmio che per creare le condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra gli enti medesimi. Tuttavia, occorre tener conto, se necessario, delle differenze obiettive dei loro statuti e dei loro compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali.
È quindi necessario che il campo d'applicazione dei lavori di coordinamento sia il più ampio possibile e comprenda tutti gli enti la cui attività consiste nel raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico sia sotto forma di depositi che sotto altre forme, quali l'emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili, e nel concedere crediti per proprio conto. Debbono essere previste eccezioni per taluni enti creditizi a cui la presente direttiva non si applica. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle legislazioni nazionali nei casi in cui esse prevedono autorizzazioni speciali complementari che consentono agli enti creditizi di esercitare attività specifiche o di effettuare particolari tipi di operazioni.
L'impostazione adottata consiste nella realizzazione dell'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine. In questa prospettiva, l'esigenza di un programma di attività può soltanto essere considerata un elemento che consente alle autorità competenti di decidere sulla base di un'informazione più accurata, nel quadro di criteri oggettivi. È peraltro possibile una certa elasticità per quanto riguarda i requisiti relativi alle forme giuridiche degli enti creditizi e la tutela delle denominazioni.
Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti creditizi della stessa categoria, si rendono necessarie delle condizioni finanziarie equivalenti in riferimento a detti enti creditizi. In attesa di un miglior coordinamento, debbono essere messi a punto adeguati rapporti strutturali che consentano, nell'ambito della cooperazione tra autorità nazionali, di controllare in base a metodi unificati la situazione delle categorie di enti creditizi comparabili. Questo tipo di procedura potrebbe facilitare il ravvicinamento progressivo dei sistemi di coefficienti definiti e applicati dagli Stati membri. È tuttavia necessario operare una distinzione tra coefficienti intesi ad assicurare la solidità della gestione degli enti creditizi e quelli aventi finalità di politica economica e monetaria.
I principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere la maggior parte delle proprie attività. Un ente creditizio che sia persona giuridica deve essere autorizzato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Un ente creditizio che non sia persona giuridica deve avere l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha ricevuto l'autorizzazione. D'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un ente creditizio sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.
Le autorità competenti non dovrebbero accordare o mantenere l'autorizzazione di un ente creditizio qualora gli stretti legami che lo uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza. Anche gli enti creditizi già autorizzati devono dare soddisfazione alle autorità competenti in questo senso. La definizione di "stretti legami" data nella presente direttiva è costituita da criteri minimi e ciò non osta a che gli Stati membri possano fare riferimento anche a situazioni diverse da quelle che rientrano nella definizione in questione. Il solo fatto di acquisire una percentuale significativa del capitale di una società non costituisce una partecipazione da prendere in considerazione ai sensi della nozione di "stretti legami", se tale acquisizione viene effettuata solo in quanto investimento temporaneo e non consente di esercitare un'influenza sulla struttura e la politica finanziaria dell'impresa.
Il riferimento all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di controllo comprende la vigilanza su base consolidata che occorre esercitare su un ente creditizio allorché le disposizioni del diritto comunitario prevedono tale tipo di vigilanza. In tale caso le autorità alle quali è chiesta l'autorizzazione devono poter individuare le autorità competenti della vigilanza su base consolidata nei confronti di tale ente creditizio.
Lo Stato membro d'origine può emanare disposizioni più severe di quelle fissate all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, ed agli articoli 7, 16, 30, 51 e 65 per quel che riguarda gli enti autorizzati dalle proprie autorità competenti.
La soppressione dell'obbligo dell'autorizzazione per le succursali degli enti creditizi comunitari comporta necessariamente la soppressione del fondo di dotazione.
L'impostazione adottata consiste, grazie al riconoscimento reciproco, nel permettere agli enti creditizi autorizzati in uno Stato membro d'origine di esercitare in tutta la Comunità tutte o parte delle attività previste nell'elenco dell'allegato I, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi. L'esercizio delle attività non figuranti nell'elenco beneficia delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi secondo le disposizioni generali del trattato.
Conviene nel contempo estendere il beneficio del riconoscimento reciproco alle attività figuranti nell'elenco suddetto, allorché sono esercitate da un ente finanziario filiazione di un ente creditizio, purché tale filiazione sia inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta l'impresa madre e soddisfi alcune rigorose condizioni.
Lo Stato membro ospitante può imporre, per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, l'osservanza delle disposizioni specifiche del proprio sistema nazionale legislativo o regolamentare agli enti che non sono autorizzati come enti creditizi nello Stato membro d'origine o alle attività che non figurano nel suddetto elenco, purché, da un lato, queste disposizioni siano compatibili con il diritto comunitario e motivate da ragioni di interesse generale e, dall'altro, detti enti o dette attività non siano sottoposti a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine.
Gli Stati membri devono vigilare affinché non vi sia alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con le disposizioni legali di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante.
Esiste una connessione necessaria tra l'obiettivo della presente direttiva e la liberalizzazione dei movimenti di capitale in corso di realizzazione mediante altri atti legislativi comunitari. In ogni caso le misure di liberalizzazione dei servizi bancari devono essere coerenti con le misure di liberalizzazione dei movimenti di capitale.
Il regime applicato alle succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri. Occorre prevedere che questo regime non possa essere più favorevole di quello delle succursali degli enti provenienti da uno Stato membro. Occorre precisare che la Comunità può concludere accordi con paesi terzi che prevedono l'applicazione di disposizioni che accordano a tali succursali un trattamento identico nell'intero territorio tenendo conto del principio della reciprocità. Le succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità non beneficiano della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite. Che, comunque, le domande di autorizzazione di una filiazione o di acquisizione di una partecipazione da parte di un'impresa disciplinata dalla normativa in un paese terzo sono assoggettate ad una procedura mirante a garantire un regime di reciprocità agli enti creditizi della Comunità nei paesi terzi in questione.
Le autorizzazioni di enti creditizi che saranno rilasciate dalle autorità nazionali competenti avranno portata comunitaria, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, e non più soltanto nazionale. Conseguentemente, decadranno le attuali clausole di reciprocità. Occorre dunque una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità su una base comunitaria. Tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, ma, poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in altri paesi terzi. Pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni.
È opportuno che vengano stipulati, su base di reciprocità, accordi tra la Comunità ed i paesi terzi onde permettere che la vigilanza su base consolidata venga esercitata concretamente sulla base geografica la più ampia possibile.
La responsabilità in materia di vigilanza sulla solidità finanziaria, e in particolare sulla solvibilità, di un ente creditizio incombe ormai all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. L'autorità dello Stato membro ospitante mantiene le sue responsabilità in materia di vigilanza sulla liquidità e di politica monetaria. La vigilanza sul rischio di mercato deve formare oggetto di una stretta cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante.
Il funzionamento armonioso del mercato interno bancario necessiterà, al di là delle norme giuridiche, di una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Per quel che riguarda l'esame dei problemi concernenti un singolo ente creditizio, il "groupe de contact" (gruppo di contatto) creato tra le autorità di controllo delle banche rimane la sede più appropriata. Tale gruppo costituisce un contesto adeguato per l'informazione reciproca di cui all'articolo 28.
In ogni caso tale procedura d'informazione reciproca non sostituisce la collaborazione bilaterale prevista all'articolo 28. L'autorità competente dello Stato membro ospitante, fatte salve le sue competenze di controllo, può continuare, sia di propria iniziativa in caso d'urgenza, sia su iniziativa dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, a verificare che l'attività di un ente creditizio sul proprio territorio sia conforme alle leggi, ai principi di una sana organizzazione amministrativa e contabile e di un controllo interno adeguato.
È opportuno rendere possibili gli scambi di informazione tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari deve restare rigorosamente limitato.
Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dagli enti creditizi, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del sistema finanziario.
È necessario prevedere a quali condizioni autorizzare tali scambi di informazioni.
Qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste possono, se del caso, subordinare tale assenso a condizioni rigorose.
Occorre inoltre autorizzare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, da un lato, e le banche centrali ed altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, dall'altro, e, all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate del controllo dei sistemi di pagamento.
Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi nonché la tutela dei clienti degli enti creditizi, è necessario prevedere che un revisore debba informare tempestivamente le autorità competenti quando, nei casi previsti dalla presente direttiva, nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile dell'ente credizio. In base all'obiettivo perseguito, è auspicabile che gli Stati membri prevedano che tale obbligo si applichi in ogni caso quando tali fatti siano rilevati da un revisore nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa che ha stretti legami con un ente creditizio. L'obbligo imposto ai revisori di comunicare all'occorrenza alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un ente creditizio acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni presso un'impresa non finanziaria non modifica di per sé la natura del loro incarico presso tale impresa né il modo in cui devono adempiere le loro funzioni presso tale impresa.
Le norme di base comuni per i fondi propri degli enti creditizi costituiscono uno strumento importante per la messa in opera di un mercato interno nel settore creditizio, dato che i fondi propri consentono di assicurare la continuità dell'attività di detti enti e di proteggere il risparmio. Tale armonizzazione rafforzerà la vigilanza esercitata sugli enti creditizi e favorirà l'opera di coordinamento nel settore bancario.
Le norme comuni devono essere applicate a tutti gli enti creditizi autorizzati nella Comunità.
I fondi propri di un ente creditizio possono servire ad assorbire le perdite che non possono essere compensate da profitti sufficienti. I fondi propri costituiscono inoltre un importante criterio cui le autorità competenti possono ricorrere per valutare, segnatamente, la solvibilità degli enti creditizi nonché per altri fini di vigilanza.
Gli enti creditizi in un mercato interno nel settore bancario sono in diretta concorrenza tra di loro e pertanto le definizioni e le norme relative ai fondi propri devono essere equivalenti. A tal fine, i criteri utilizzati per determinare la composizione dei fondi propri non devono essere lasciati unicamente alla valutazione degli Stati membri. Con l'adozione di norme di base comuni verrà dunque favorito al massimo l'interesse della Comunità poiché si eviteranno distorsioni della concorrenza e si consoliderà il sistema bancario della Comunità.
La definizione dei fondi propri contenuta nella presente direttiva offre il massimo di elementi e di importi limite, lasciando ad ogni Stato membro il potere discrezionale di utilizzare tutti o parte di tali elementi o di adottare massimali inferiori per gli importi limite.
La presente direttiva precisa i criteri per taluni elementi dei fondi propri, lasciando gli Stati membri liberi di applicare disposizioni più rigorose.
Nella fase iniziale, le norme comuni di base sono definite in termini generici in modo da includere tutti gli elementi compresi nei fondi propri nei vari Stati membri.
La presente direttiva distingue, in funzione della qualità degli elementi che compongono i fondi propri, tra elementi che costituiscono i fondi propri di base ed elementi che costituiscono i fondi propri supplementari.
Per tener conto del fatto che gli elementi che costituiscono i fondi propri supplementari sono qualitativamente diversi da quelli che costituiscono i fondi propri di base, i primi non devono essere inclusi nei fondi propri per un importo superiore al 100 % dei fondi propri di base. Per di più l'inclusione di taluni elementi dei fondi propri supplementari deve essere limitata al 50 % dei fondi propri di base.
Per evitare distorsioni di concorrenza, gli enti creditizi pubblici non devono prendere in considerazione le garanzie degli Stati membri o degli enti locali nel calcolo dei fondi propri.
Ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti creditizi, tale calcolo verrà fatto in conformità della presente direttiva.
Il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi propri e del coefficiente di solvibilità nonché per la valutazione della concentrazione dei rischi deve tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari10, che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati11.
Le disposizioni relative ai fondi propri rientrano nello sforzo internazionale intrapreso su scala più vasta per giungere ad un ravvicinamento delle norme vigenti nei principali paesi in materia di allineamento dei fondi propri.
La Commissione predisporrà una relazione e rivedrà periodicamente le disposizioni relative ai fondi propri al fine di renderle più rigorose e di realizzare pertanto una maggiore convergenza nella definizione comune di fondi propri. Tale convergenza potrà consentire un maggiore allineamento dei fondi propri degli enti creditizi della Comunità.
Le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità sono il risultato dell'opera svolta dal comitato consultivo bancario che ha la responsabilità di presentare alla Commissione suggerimenti per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri.
Un coefficiente di solvibilità appropriato ha un ruolo di fondamentale importanza ai fini della vigilanza degli enti creditizi.
Un coefficiente nel quale le attività e le operazioni fuori bilancio sono ponderate secondo il grado di rischio creditizio è una misura particolarmente utile di solvibilità.
L'adozione di norme comuni per la determinazione dell'adeguatezza dei fondi propri in funzione del rischio creditizio delle attività e delle operazioni fuori bilancio costituisce pertanto uno dei settori essenziali di armonizzazione necessaria a pervenire al reciproco riconoscimento delle tecniche di controllo prudenziale e quindi a completare il mercato interno nel settore bancario.
A tal fine, le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità sono da porre in relazione ad altri strumenti specifici che armonizzano anch'essi le tecniche principali del controllo degli enti creditizi.
Gli enti creditizi in un mercato interno nel settore bancario sono chiamati ad entrare in diretta concorrenza fra di loro e l'adozione di norme comuni di solvibilità sotto forma di un coefficiente minimo avrà come effetto di prevenire le distorsioni di concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario.
La presente direttiva prevede ponderazioni differenziate per le garanzie prestate dagli istituti finanziari di varia natura. La Commissione si impegna quindi ad esaminare se la direttiva considerata nel suo insieme determini distorsioni significative nelle condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi e le compagnie di assicurazione e, in base a tale esame, se sia giustificato adottare misure correttive.
L'allegato III stabilisce il trattamento delle voci fuori bilancio nel contesto del calcolo del coefficiente di solvibilità degli enti creditizi. Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e, in particolare, al fine di garantire la parità delle condizioni concorrenziali, gli Stati membri sono tenuti ad adoperarsi per pervenire ad una valutazione uniforme dei contratti di novazione e degli accordi di compensazione contrattuale da parte delle rispettive autorità competenti. L'allegato III è conforme ai risultati dei lavori di un consesso internazionale di cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria in merito al riconoscimento da parte delle autorità di vigilanza stesse delle compensazioni bilaterali, e in particolare della possibilità di calcolo degli obblighi di copertura patrimoniale per talune operazioni sulla base di un importo netto anziché lordo, purché esistano accordi giuridicamente vincolanti che garantiscano che il rischio di credito sia limitato all'importo netto. In moltissimi paesi terzi gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi che sono attivi a livello internazionale e che competono con gli enti creditizi comunitari beneficeranno delle regole adottate in un più ampio contesto internazionale, che daranno luogo ad un perfezionamento del trattamento prudenziale degli strumenti derivati OTC. Tale perfezionamento consente una copertura patrimoniale obbligatoria più appropriata in quanto tiene conto degli effetti di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale riconosciuti sui rischi di credito potenziali futuri. La compensazione di strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC) effettuata dalle stanze di compensazione che agiscono quale controparte centrale ha un ruolo importante in alcuni Stati membri. È opportuno riconoscere i vantaggi di una siffatta compensazione in termini di riduzione del rischio di credito e del relativo rischio sistemico nel trattamento prudenziale del rischio di credito. È necessario che le esposizioni correnti e potenziali future risultanti da contratti derivati OTC che sono stati regolati siano pienamente garantite e che sia eliminato il rischio di un aumento delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita, affinché ai contratti derivati OTC sia garantito, per un periodo transitorio, lo stesso trattamento prudenziale riservato agli strumenti derivati negoziati in borsa. Le autorità competenti devono accertarsi che il livello dei margini iniziali e dei margini di variazione nonché la qualità della garanzia fornita e il livello di copertura da essa assicurato rispondano ai requisiti. L'allegato III offre agli enti creditizi costituiti negli Stati membri la possibilità di un analogo riconoscimento delle compensazioni bilaterali da parte delle autorità competenti e garantisce a detti enti condizioni eque di concorrenza. Le norme previste sono equilibrate ed atte a rafforzare ulteriormente le misure di vigilanza prudenziale applicate agli enti creditizi. Le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero assicurare che il calcolo delle maggiorazioni sia basato sul capitale di riferimento effettivo anziché su quello apparente.
Il coefficiente minimo indicato nella presente direttiva rafforza il livello dei fondi propri degli enti creditizi nella Comunità. Il tasso dell'8 % è stato adottato in seguito ad un'indagine statistica sul fabbisogno di capitale rilevato all'inizio del 1988.
È opportuno armonizzare le regole essenziali in materia di vigilanza dei grandi fidi degli enti creditizi. Occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.
La vigilanza e il controllo dei fidi degli enti creditizi costituiscono parte integrante della vigilanza su questi ultimi. L'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile. Tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio.
Infatti, poiché su un mercato interno nel settore bancario gli enti creditizi si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di vigilanza applicabili in tutta la Comunità siano equivalenti. A tale scopo, i criteri applicati per determinare la concentrazione dei rischi devono essere disciplinati da norme giuridicamente vincolanti a livello comunitario e non possono essere lasciati alla piena discrezionalità degli Stati membri. L'adozione di norme comuni favorirà pertanto gli interessi della Comunità in quanto eviterà disparità nelle condizioni di concorrenza, rafforzando nel contempo il sistema bancario comunitario.
Le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi contengono un elenco dei rischi di credito assunti dagli enti creditizi. È opportuno rinviare a tale elenco per la definizione dei rischi relativamente ai limiti dei grandi rischi. Non è invece opportuno riferirsi in linea di principio alle ponderazioni né alle categorie di rischio stabilite dalle suddette disposizioni. Infatti tali ponderazioni e categorie di rischi sono state concepite al fine di stabilire un criterio di solvibilità generale per coprire il rischio di credito degli enti creditizi. Nell'ambito di una regolamentazione sui grandi fidi, l'obiettivo è di limitare il rischio massimo di perdite di un ente creditizio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti collegati. Occorre dunque adottare un approccio prudente consistente nel registrare, in linea generale, i rischi al loro valore nominale, senza applicazione di ponderazioni o categorie di rischio.
Quando un ente creditizio assume rischi nei confronti della propria impresa madre o di altre imprese figlie di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare. La gestione dei rischi assunti dagli enti creditizi deve essere condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione bancaria, a prescindere da qualsiasi considerazione estranea a tali principi. Le disposizioni della presente direttiva prevedono, qualora l'influenza esercitata dalle persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata in un ente creditizio sia suscettibile di essere incompatibile con una sana e prudente gestione dell'ente, che le autorità competenti prendano le misure appropriate per porre fine a tale situazione. In materia di grandi rischi, occorre altresì prevedere norme specifiche per i rischi assunti da un ente creditizio verso le imprese del proprio gruppo, ossia norme più restrittive rispetto a quelle previste per gli altri rischi. Tale limitazione più rigorosa non deve tuttavia essere applicata quando l'impresa madre è un istituto finanziario o un ente creditizio e quando le alte imprese figlie sono enti creditizi, istituti finanziari o imprese di servizi bancari ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio cui fanno capo. In questo caso la vigilanza su base consolidata sull'insieme così costituito permette infatti un controllo efficace, senza che sia indispensabile prevedere norme più severe per limitare i rischi. In tal modo i gruppi bancari saranno altresì incoraggiati ad organizzare le proprie strutture in maniera da permettere l'esercizio della vigilanza su base consolidata, il che costituisce un risultato auspicabile poiché consente di instaurare una vigilanza più completa.
La vigilanza su una base consolidata, per essere effettiva, deve potersi applicare a tutti i gruppi bancari, ivi compresi quei gruppi la cui impresa madre non sia un ente creditizio. Le autorità competenti devono disporre degli strumenti giuridici necessari all'esercizio di siffatta vigilanza.
Per quanto riguarda i gruppi le cui attività sono diversificate e la cui impresa madre controlla almeno un ente creditizio (impresa figlia), le autorità competenti devono essere in grado di valutare la situazione finanziaria dell'ente creditizio nell'ambito di tali gruppi. In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono prescrivere congrue tecniche di consolidamento al fine di realizzare lo scopo della presente direttiva. Le autorità competenti devono disporre almeno dei mezzi che permettono di ottenere da tutte le imprese del gruppo le informazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. È necessario instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza dei vari settori finanziari, nel caso dei gruppi di imprese che esercitano varie attività finanziarie.
Gli Stati membri possono altresì rifiutare o revocare l'autorizzazione in caso di strutture di gruppo a loro avviso inadeguate all'esercizio delle attività bancarie, in particolare perché queste ultime non potrebbero essere oggetto di una vigilanza soddisfacente. Le autorità competenti dispongono al riguardo dei poteri, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) ed all'articolo 16, al fine di garantire una gestione sana e prudente degli enti creditizi.
Gli Stati membri possono anche instaurare la vigilanza, secondo tecniche idonee, di gruppi la cui struttura esulerebbe dall'ambito di applicazione della presente direttiva; sarà opportuno provvedere a completare le disposizioni della presente direttiva onde disciplinare tali strutture nell'ipotesi di una loro generalizzazione.
La vigilanza su una base consolidata deve inglobare tutte le attività definite all'allegato I. Pertanto, tutte le imprese che esercitano tali attività devono essere incluse nella vigilanza su una base consolidata. Conseguentemente, la definizione di enti finanziari deve includere tali attività.
La direttiva 86/635/CEE, unitamente alla direttiva 83/349/CEE, ha stabilito le regole di consolidamento in materia di conti consolidati pubblicati dagli enti creditizi. È ormai possibile precisare maggiormente i metodi da utilizzare nel quadro della vigilanza prudenziale esercitata su base consolidata.
La vigilanza su base consolidata degli enti creditizi deve avere lo scopo in particolare di tutelare gli interessi dei clienti degli enti creditizi e di assicurare la stabilità del sistema finanziario.
L'esame dei problemi che si pongono nelle materie trattate dalle direttive del Consiglio relative all'attività degli enti creditizi, in particolare in vista di un coordinamento più avanzato, esige che le autorità competenti e la Commissione cooperino in seno ad un comitato consultivo. Tale comitato consultivo bancario delle autorità competenti degli Stati membri non pregiudica altre forme di cooperazione tra autorità di controllo nel settore dell'accesso e della vigilanza degli enti creditizi e in particolare la cooperazione istituita all'interno del gruppo di contatto creato fra le autorità di controllo delle banche.
Di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tener conto dei nuovi sviluppi nel settore bancario, modifiche tecniche delle disposizioni della presente direttiva. La Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo bancario effettuerà dette modifiche allorquando si renderanno necessarie, nell'esercizio dei poteri di esecuzione ad essa conferiti dalle disposizioni del trattato. Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione12.
L'articolo 36, paragrafo 1, della presente direttiva consente agli enti creditizi organizzati sotto forma di società cooperative o di fondi di includere gli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punto 7). Il governo danese ha espresso vivo interesse alla trasformazione in società per azioni dei propri istituti di credito ipotecario organizzati in forma di società cooperative o di fondi. Allo scopo di facilitare o di rendere possibile tale trasformazione è necessaria una deroga temporanea che consenta di includere parte degli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri. Tale deroga temporanea non deve falsare la concorrenza tra gli enti creditizi.
L'applicazione di una ponderazione del 20 % alla detenzione di obbligazioni ipotecarie da parte di un ente creditizio può turbare un mercato finanziario nazionale in cui siffatti strumenti svolgono un ruolo preponderante. In tali casi vengono prese misure provvisorie per applicare una ponderazione dei rischi del 10 %. Il mercato della titolarizzazione è in fase di rapida espansione. È pertanto auspicabile che la Commissione esamini con gli Stati membri il trattamento prudenziale dei valori assistiti da voci dell'attivo e presenti entro il 22 giugno 1999 proposte volte ad adeguare la normativa esistente al fine di definire un appropriato trattamento prudenziale dei valori assistiti da voci dell'attivo. Le autorità competenti possono autorizzare una ponderazione del 50 % alle voci dell'attivo garantite da ipoteche su locali per uffici o per il commercio di vario tipo sino al 31 dicembre 2006. I beni immobili ipotecati debbono essere soggetti a rigorosi criteri di valutazione e a regolare rivalutazione per tener conto degli sviluppi occorsi nel mercato dei beni immobili ad uso commerciale. Gli immobili devono essere occupati dal proprietario o da esso dati in locazione. I prestiti per lo sviluppo immobiliare sono esclusi da tale ponderazione del 50 %.
Per garantire un'applicazione armoniosa delle disposizioni sui grandi rischi, occorre permettere agli Stati membri di prevedere un'applicazione in due fasi dei nuovi limiti. Per gli enti creditizi più piccoli può essere giustificato un periodo transitorio più lungo in quanto un'applicazione in tempi più ravvicinati della soglia del 25 % ridurrebbe troppo bruscamente la loro attività creditizia.
Inoltre, l'armonizzazione delle condizioni di risanamento e liquidazione degli enti creditizi è attualmente in esame.
Dovrà essere intrapresa anche l'armonizzazione degli strumenti necessari al controllo dei rischi di liquidità.
La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive previste nell'allegato V, parte B,
INDICE >SPAZIO PER TABELLA>
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Titolo I. Definizioni e campo d'applicazione
Art. 1
Definizioni Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1.
"ente creditizio": un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto.
Ai fini dell'applicazione della vigilanza su base consolidata, sono considerati enti creditizi gli enti definiti al primo comma, nonché tutte le imprese private e pubbliche che rispondono a tale definizione e che sono state autorizzate in un paese terzo.
Ai fini dell'applicazione della vigilanza e del controllo dei grandi rischi, sono considerati enti creditizi gli enti definiti al primo comma, comprese le succursali di tali enti in paesi terzi, nonché tutte le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che rispondono alla definizione del primo comma e che sono state autorizzate in un paese terzo;
2. "autorizzazione": un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività di ente creditizio;
3. "succursale": una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;
4. "autorità competenti": le autorità nazionali abilitate, in forza di legge o regolamento, all'esercizio del controllo sugli enti creditizi;
5. "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco di cui all'allegato I;
6. "Stato membro d'origine": lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in conformità agli articoli da 4 a 11;
7. "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi;
8. "controllo": il legame esistente tra un'impresa madre ed un'impresa figlia previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
9. "partecipazione ai fini della vigilanza su base consolidata": il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di una società;
10. "partecipazione qualificata": una partecipazione in un'impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione;
11. "capitale iniziale": il capitale ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, punti 1) e 2);
12.
"impresa madre": un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE.
Ai fini della vigilanza su base consolidata e del controllo dei grandi rischi, è considerata impresa madre un'impresa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che, a giudizio delle competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;
13.
"filiazione": un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE.
Ai fini della vigilanza su base consolidata e del controllo dei grandi rischi: è considerata impresa figlia un'impresa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante.
Ogni filiazione di un'impresa figlia è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;
14. "zona A": tutti gli Stati membri e tutti gli altri paesi membri a pieno titolo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) dell'FMI. Qualsiasi paese che rinegozi il proprio debito pubblico estero è tuttavia escluso per un periodo di cinque anni dalla zona A;
15. "zona B": tutti gli altri paesi;
16. "enti creditizi della zona A": tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, incluse le loro succursali nei paesi terzi, e tutti gli enti creditizi, pubblici e privati, contemplati dalla definizione di cui al punto 1), primo comma, autorizzati in altri paesi della zona A, comprese le loro succursali;
17. "enti creditizi della zona B": tutti gli enti creditizi, pubblici e privati autorizzati, al di fuori della zona A, che rispondono alla definizione di cui al punto 1), primo comma, comprese le loro succursali nella Comunità;
18. "settore non bancario": l'insieme dei debitori, fatta eccezione degli enti creditizi definiti ai punti 16) e 17), delle banche centrali, delle amministrazioni centrali, regionali e locali, delle Comunità europee, della Banca europea per gli investimenti e delle banche multilaterali di sviluppo quali definite al punto 19);
19. "banche multilaterali di sviluppo": la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di svilupo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la "Nordic Investment Bank" e la Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli investimenti e la Società interamericana di investimento;
20. "operazioni fuori bilancio a'rischio pieno', 'rischio medio', 'rischio medio/basso'e'rischio basso'": le operazioni descritte all'articolo 43, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato II;
21. "società di partecipazione finanziaria": un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, uno o più enti creditizi o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio;
22. "società di partecipazione mista": un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente creditizio, avente come impresa figlia almeno un ente creditizio;
23. "impresa di servizi bancari ausiliari": un'impresa la cui attività principale consiste nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi informatici, o in qualsivoglia altra attività affine di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi;
24.
"fidi ai fini dell'applicazione degli articoli 48, 49 e 50": le voci dell'attivo e le voci fuori bilancio di cui all'articolo 43 o degli allegati II e IV senza le ponderazioni o le categorie di rischio ivi contemplate; i rischi previsti all'allegato IV sono calcolati secondo uno dei metodi descritti nell'allegato III, senza applicarvi le ponderazioni previste in funzione della controparte; previa approvazione delle autorità competenti, possono essere esclusi dalla definizione dei fidi tutti gli elementi coperti al 100 % da fondi propri, purché non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità o degli altri coefficienti di vigilanza previsti dalla presente direttiva nonché da altri atti comunitari; i fidi non comprendono:
— nel caso delle operazioni in valuta, i rischi assunti nel corso ordinario del regolamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento;
— nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, i rischi assunti nel corso ordinario del regolamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima;
oppure
25.
"gruppo di clienti collegati": - due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente dimostrato, costituiscono un insieme sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse ha direttamente o indirettamente un potere di controllo sull'altra o sulle altre;
oppure
— due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi del primo trattino, ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso;
26.
"stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa,
b) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.
o
Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona fisica o giuridica da un legame di controllo;
27. "mercati ufficiali": i mercati riconosciuti dalle autorità competenti che:
i) funzionano regolarmente,
ii) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle pertinenti autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni dell'operare del mercato, le condizioni di accesso a questo nonché le condizioni che un contratto deve soddisfare per poter essere efficacemente trattato sul mercato,
iii) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti elencati nell'allegato IV siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata.
Art. 2
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio. Essa si applica a tutti gli enti creditizi.
2.
L'articolo 25 e gli articoli da 52 a 56 si applicano anche alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione mista con sede nella Comunità.
Gli enti esclusi a titolo permanente a norma del successivo paragrafo 3, eccettuate, tuttavia, le banche centrali degli Stati membri, sono considerati enti finanziari ai fini dell'applicazione dell'articolo 25 e degli articoli da 52 a 56.
3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività svolte:
— dalle banche centrali degli Stati membri;
— dagli uffici dei conti correnti postali;
— in Belgio: dall'"Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en Waarborgsinstituut";
— in Danimarca: dal "Dansk Eksportfinansieringsfond", del "Danmarks Skibskreditfond" e dal "Dansk Landbrugs Realkreditfond";
— in Germania: dalla "Kreditanstalt für Wiederaufbau", dagli organismi riconosciuti in virtù del "Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz" quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché dagli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;
— in Grecia: dalla "Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως" (Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos), dal "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" (Tamio Parakatathikon kai Danion), e del "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο" (Tachidromiko Tamieftirio);
— in Spagna: dall'"Instituto de Crédito Oficial";
— in Francia: dalla "Caisse des dépôts et consignations";
— in Irlanda: dalle "credit unions" e dalle "friendly societies";
— in Italia: dalla "Cassa depositi e prestiti";
— nei Paesi Bassi: dalla "Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", dalla "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", dalla "NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering" e dalla "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV";
— in Austria: dalle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e dalla "Österreichische Kontrollbank AG";
— in Portogallo: dalle "Caixas Ecónomicas" esistenti al 1o gennaio 1986 ad eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della "Caixa Económica Montepio Geral";
— in Finlandia: dalla "Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab", e dalla "Kera Oy/Kera Ab";
— in Svezia: dalla "Svenska Skeppshypotekskassan";
— nel Regno Unito: dalla "National Savings Bank", dalla "Commonwealth Development Finance Company Ltd", dalla "Agricultural Mortgage Corporation Ltd", dalla "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd", dai "Crown Agents for overseas governments and administrations", dalle "credit unions" e dalle "municipal banks".
4. Su proposta della Commissione, che a tal fine consulta il comitato di cui all'articolo 57, in seguito denominato "comitato consultivo bancario", il Consiglio decide ogni eventuale modifica dell'elenco di cui al precedente paragrafo 3.
5.
Gli enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro alla data del 15 dicembre 1977 e che a tale data erano collegati permanentemente ad un organismo centrale di controllo del medesimo Stato membro possono essere esentati dall'applicazione delle condizioni elencate agli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 59, purché la legge nazionale, entro il 15 dicembre 1979, abbia previsto che:
— gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati siano garantiti in solido ovvero gli impegni degli enti collegati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale,
— la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso collegati siano controllati, nel loro insieme, sulla base di conti consolidati,
— la direzione dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla direzione degli enti ad esso collegati.
Gli enti creditizi a raggio d'azione locale collegati ai sensi del comma precedente ad un organismo centrale successivamente al 15 dicembre 1977, possono beneficiare delle condizioni previste al comma precedente, qualora costituiscano un'estensione normale della rete dipendente da detto organismo centrale.
Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, il Consiglio può, su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo bancario, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
6.
L'esenzione dall'applicazione dell'articolo 5, degli articoli da 40 a 51 e dell'articolo 65 può essere estesa agli enti creditizi che, secondo la definizione di cui al paragrafo 5, primo comma, sono collegati a un organismo centrale di tale Stato membro, a condizione che, ferma restando l'applicazione delle sopracitate disposizioni nei confronti dell'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati sia assoggettato alle sopracitate disposizioni su base consolidata.
In caso d'esenzione, gli articoli 13, 18 e 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 6 e gli articoli 21 e 22 si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati.
Art. 3
Divieto dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili dal pubblico ad opera di imprese che non sono enti creditizi
Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, dal pubblico. Il divieto non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti da una legislazione nazionale o comunitaria, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori e applicabili a questi casi.
Titolo II. Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e di esercizio di tale attività
Art. 4
Autorizzazione
Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Essi ne fissano le condizioni, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli da 5 a 9, e le notificano alla Commissione e al comitato consultivo bancario.
Art. 5
Capitale iniziale
1.
Ferme restando le altre condizioni di applicazione generale fissate dalle regolamentazioni nazionali, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione allorquando l'ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR.
Gli Stati membri possono prevedere il mantenimento in attività degli enti creditizi che non soddisfano alla condizione relativa ai fondi propri distinti e che esistevano alla data del 15 dicembre 1979. Essi possono inoltre dispensare tali imprese dall'osservanza della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma.
2. Tuttavia le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello richiesto dal paragrafo 1. In tal caso:
a) il capitale iniziale non sarà inferiore ad 1 milione di EUR;
b) gli Stati membri interessati devono notificare alla Commissione le ragioni per cui si avvalgono della facoltà prevista dal presente paragrafo;
c) all'atto della sua pubblicazione nell'elenco di cui all'articolo 11, la denominazione dell'ente creditizio sarà seguita da un'annotazione indicante che esso non raggiunge il capitale minimo richiesto dal paragrafo 1.
3. I fondi propri di un ente creditizio non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto in virtù dei paragrafi 1 e 2 al momento dell'autorizzazione.
4. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che gli enti creditizi già esistenti alla data del 1o gennaio 1993 e i cui fondi propri non raggiungevano i livelli fissati ai paragrafi 1 e 2 per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.
5. Se il controllo di un ente creditizio rientrante nella categoria di cui al paragrafo 4 è affidato ad una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri di tale ente devono almeno raggiungere il livello minimo fissato ai paragrafi 1 e 2 per il capitale iniziale.
6. In alcune circostanze specifiche e con il consenso delle autorità competenti, nel caso di una fusione tra due o più enti creditizi rientranti nella categoria di cui al paragrafo 4, i fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non saranno raggiunti i livelli adeguati di cui ai paragrafi 1 e 2.
7. Qualora nei casi di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 i fondi propri dovessero diminuire, le autorità competenti possono, allorché le circostanze lo giustifichino, concedere un termine limitato perché l'ente regolarizzi la propria situazione o cessi la sua attività.
Art. 6
Responsabili della direzione e ubicazione dell'amministrazione centrale degli enti creditizi
1.
Le autorità competenti concedono l'autorizzazione dell'ente creditizio solo quando sia assicurata la presenza di almeno due persone che determinino effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio.
Inoltre, tali autorità non concedono l'autorizzazione quando tali persone non possiedono l'onorabilità necessaria o l'esperienza adeguata per esercitare tali funzioni.
2. Gli Stati membri esigono:
— che gli enti creditizi, i quali sono persone giuridiche e in conformità del diritto nazionale hanno una sede statutaria, abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria;
— che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ed in cui essi operano effettivamente.
Art. 7
Azionisti e soci
1.
Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette ad un ente creditizio di accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'ammontare di questa partecipazione.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nella nozione di partecipazione qualificata sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE del Consiglio(13).
2. Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte della qualità di detti azionisti o soci.
3.
Quando sussistono stretti legami tra l'ente creditizio e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'ente creditizio ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti esigono che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.
Art. 8
Programma di attività e struttura dell'organizzazione
Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati in particolare il tipo delle operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente.
Art. 9
Esigenze economiche
Gli Stati membri non possono stabilire che la domanda di autorizzazione venga esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.
Art. 10
Diniego di autorizzazione
Ogni diniego di autorizzazione è motivato e notificato al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro sei mesi dalla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni necessarie alla decisione. In ogni caso la decisione è presa entro dodici mesi dal ricevimento della domanda.
Art. 11
Notifica dell'autorizzazione alla Commissione
Ogni autorizzazione viene notificata alla Commissione. Ogni ente creditizio è iscritto in un elenco, del quale la Commissione cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e gli aggiornamenti.